Il quesito: “La società Alfa S.p.A. è un’impresa operante nel settore della produzione di componenti elettronici, che realizza un fatturato annuo di circa 18 milioni di euro. Una parte significativa delle vendite viene effettuata con pagamento differito, generalmente con termini di 90 giorni data fattura. Al fine di ridurre l’esposizione al rischio di insolvenza della clientela, nel gennaio 2025 la società decide di stipulare una polizza di assicurazione del credito commerciale con una primaria compagnia assicurativa.
Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo pari a 120.000 euro e stabilisce che la compagnia assicurativa indennizzi la società per l’80% dell’ammontare dei crediti commerciali insoluti, con una franchigia di 10.000 euro per ciascun sinistro. La copertura è limitata ai crediti derivanti dalla vendita di beni e l’indennizzo viene riconosciuto solo dopo l’accertamento definitivo dell’insolvenza del debitore, ad esempio a seguito di apertura di una procedura concorsuale. Nel corso dell’esercizio 2025 si verifica una situazione che consente di analizzare il trattamento contabile di tali operazioni. In data 1° marzo 2025, Alfa S.p.A. effettua una vendita di merci alla società Beta S.r.l. per un importo pari a 250.000 euro oltre IVA, con pagamento previsto a 90 giorni. La transazione viene regolarmente fatturata e contabilizzata come credito commerciale verso cliente. Alla scadenza del credito, prevista per il 30 maggio 2025, il cliente Beta S.r.l. non effettua il pagamento. Nei mesi successivi Alfa S.p.A. avvia diverse attività di recupero del credito, ma senza esito positivo. Successivamente, in data 15 ottobre 2025, il tribunale competente dichiara la liquidazione giudiziale della società Beta S.r.l., determinando quindi l’emersione di una situazione di insolvenza del debitore.
A seguito dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, Alfa S.p.A. procede all’attivazione della polizza assicurativa sul credito commerciale, comunicando il sinistro alla compagnia assicurativa e fornendo la documentazione richiesta. Dopo aver completato le verifiche necessarie, la compagnia assicurativa comunica formalmente alla società, in data 10 dicembre 2025, il riconoscimento di un indennizzo pari all’80% del credito assicurato, al netto della franchigia prevista dal contratto. Il pagamento dell’indennizzo viene poi effettuato il 20 gennaio 2026.
Alla luce di tali circostanze, si richiede di analizzare il corretto trattamento contabile dell’operazione, con particolare riferimento alla rilevazione iniziale del credito commerciale, alla valutazione del credito alla data di chiusura dell’esercizio 2025 e alla corretta contabilizzazione dell’indennizzo assicurativo. In particolare, occorre valutare se e in quale misura la presenza della copertura assicurativa debba influenzare la determinazione della perdita su crediti, nonché stabilire come rappresentare in bilancio il diritto all’indennizzo riconosciuto dalla compagnia assicurativa ma non ancora incassato alla data di chiusura dell’esercizio. Si richiede inoltre di individuare le scritture contabili da effettuare nelle diverse fasi dell’operazione e di esaminare le eventuali implicazioni fiscali, con particolare riferimento alla deducibilità della perdita su crediti e al trattamento dell’indennizzo assicurativo ai fini delle imposte sul reddito.”
Il caso appena descritto risulta utile per analizzare come il criterio del presumibile valore di realizzo debba essere applicato quando il rischio di mancato incasso non grava più integralmente sull’impresa, ma risulta in parte trasferito alla compagnia assicurativa, imponendo così di distinguere con precisione tra la quota del credito definitivamente perduta, la quota assistita da un diritto all’indennizzo già sorto e la componente IVA suscettibile di recupero secondo la disciplina propria delle variazioni in diminuzione.
Vediamo la risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio.
1) Assicurazione del credito commerciale: trattamento contabile e fiscale dell’insolvenza del cliente
Sul piano civilistico e contabile, il caso va letto alla luce dell’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., che impone di valutare i crediti secondo il presumibile valore di realizzo.
In questa prospettiva assumono rilievo soprattutto i criteri dell’OIC 15, che disciplinano la valutazione dei crediti e la rilevazione delle relative perdite di valore quando emergano elementi di inesigibilità.
L’OIC 12 rileva invece per la corretta rappresentazione in bilancio della perdita su crediti e dell’eventuale credito verso la compagnia assicurativa, mentre l’OIC 18 viene in considerazione con riferimento al premio di polizza, ove sia necessario verificarne la corretta imputazione per competenza tra esercizi.
Sotto il profilo fiscale, il riferimento principale è l’art. 101, comma 5, TUIR, che disciplina la deducibilità delle perdite su crediti in presenza di elementi certi e precisi, come nel caso di insolvenza accertata del debitore. A ciò si affianca l’art. 106 TUIR, che regola invece il diverso tema delle svalutazioni dei crediti, utile per distinguere la perdita specifica sul singolo credito dalla disciplina generale delle rettifiche di valore sui crediti commerciali.
Trattamento contabile
Fase 1: Rilevazione iniziale della vendita (01/03/2025)
In sede di prima rilevazione, la vendita genera un credito verso il cliente pari all’intero importo fatturato, comprensivo di IVA.
Schema | Voce di bilancio | Conto | Importo | D/A |
SP | C.II.1 | Clienti | 305.000,00 | Dare |
CE | A.1 | Merci c/vendite | 250.000,00 | Avere |
SP | D.12 | IVA a debito | 55.000,00 | Avere |
Fase 2: Valutazione del credito al 31/12/2025
Ai sensi dell’OIC 15, i crediti devono essere valutati al presumibile valore di realizzo. Nel caso di specie, rilevano due circostanze intervenute prima della chiusura dell’esercizio: la dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore, avvenuta il 15 ottobre 2025, e il riconoscimento formale dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa, comunicato il 10 dicembre 2025. Ne consegue che il credito non può più essere mantenuto per il suo valore nominale, ma deve essere rideterminato tenendo conto della quota effettivamente recuperabile.
Il presumibile valore di realizzo è rappresentato, in questa ricostruzione, dal credito verso assicurazione pari a euro 190.000, mentre la differenza rispetto al credito capitale originario, pari a euro 60.000, costituisce perdita su crediti. La componente IVA resta estranea a tale calcolo, in quanto recuperabile tramite variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.
Fase 3: Rilevazione perdita su crediti e credito verso assicurazione (31/12/2025)
Alla data di bilancio, la quota recuperabile del credito viene riclassificata come credito verso la compagnia assicurativa, mentre la quota non recuperabile viene imputata a conto economico come perdita su crediti.
Schema | Voce di bilancio | Conto | Importo | D/A |
SP | C.II.5-quater | Crediti v/assicurazioni | 190.000,00 | Dare |
CE | B.14 | Perdite su crediti | 60.000,00 | Dare |
SP | C.II.1 | Clienti | 250.000,00 | Avere |
Il credito verso la compagnia assicurativa è iscritto nell’attivo circolante tra i crediti verso altri, mentre la perdita netta confluisce tra gli oneri diversi di gestione. L’IVA, pari a euro 55.000, resta ancora iscritta nel credito fino alla successiva variazione in diminuzione.
Fase 4: Stralcio IVA (31/12/2025)
La componente IVA del credito insoluto, assumendone il recupero integrale, viene eliminata dal credito verso cliente mediante variazione in diminuzione.
Schema | Voce di bilancio | Conto | Importo | D/A |
SP | D.12 | IVA a debito | 55.000,00 | Dare |
SP | C.II.1 | Clienti | 55.000,00 | Avere |
Il fondamento dell’operazione è l’art. 26, comma 2, del DPR 633/72, che consente il recupero dell’imposta in presenza di procedure concorsuali.
Fase 5: Incasso indennizzo assicurativo (20/01/2026)
Nel 2026, al momento dell’incasso, si rileva soltanto la movimentazione finanziaria, con chiusura del credito verso assicurazione già iscritto al 31 dicembre 2025.
Schema | Voce di bilancio | Conto | Importo | D/A |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 190.000,00 | Dare |
SP | C.II.5-quater | Crediti v/assicurazioni | 190.000,00 | Avere |
Fase 6: Trattamento del premio assicurativo
Il premio assicurativo annuo, pari a euro 120.000, costituisce un costo di esercizio da rilevare tra i costi per servizi, alla voce B.7, in quanto sostenuto per la copertura del rischio di insolvenza sui crediti commerciali. Nell’ipotesi in esame, il premio si assume pagato il 15 gennaio 2025 e riferito all’intero anno solare 2025; pertanto, l’intero costo risulta di competenza dell’esercizio.
Schema | Voce di bilancio | Conto | Importo | D/A |
CE | B.7 | Premi assicurativi | 120.000,00 | Dare |
SP | C.IV.1 | Banca c/c | 120.000,00 | Avere |
Qualora, invece, la copertura assicurativa si estendesse anche a esercizi successivi, si renderebbe necessario applicare il criterio del risconto attivo, ai sensi dell’OIC 18, al fine di imputare a ciascun esercizio soltanto la quota di costo di competenza.
Implicazioni fiscali
1. Deducibilità della perdita su crediti: Sul piano fiscale, la perdita su crediti è deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR, purché risulti sorretta da elementi certi e precisi. Nel caso in esame, tale requisito risulta integrato dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore intervenuta il 15 ottobre 2025, che consente di qualificare come fiscalmente deducibile, nell’esercizio 2025, la perdita effettivamente rimasta a carico di Alfa S.p.A., pari a euro 60.000. In tal senso, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che l’apertura di una procedura concorsuale costituisce un elemento idoneo a rendere certa e definitiva la perdita.
2. Trattamento fiscale dell’indennizzo assicurativo: Più articolato è il trattamento fiscale dell’indennizzo assicurativo, pari a euro 190.000, che assume natura di sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), TUIR. Il punto centrale riguarda il momento della sua rilevanza fiscale: da un lato, potrebbe prospettarsi una lettura ancorata all’incasso materiale dell’indennizzo, avvenuto il 20 gennaio 2026; dall’altro, per i soggetti OIC adopter, deve ritenersi prevalente il criterio di competenza, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR. Poiché nel caso di specie il diritto all’indennizzo è stato formalmente riconosciuto dalla compagnia assicurativa il 10 dicembre 2025, la soluzione preferibile è quella di attribuirne rilevanza fiscale già nell’esercizio 2025.
3. Effetto netto fiscale dell’esercizio 2025: Sotto il profilo complessivo, nell’esercizio 2025 la società registra, da un lato, una perdita su crediti fiscalmente deducibile per euro 60.000 e, dall’altro, un indennizzo imponibile pari a euro 190.000. A ciò si aggiunge il premio assicurativo annuo di euro 120.000, che rappresenta un costo deducibile già correttamente imputato a conto economico secondo competenza. Ne deriva, in termini netti, un effetto positivo sul reddito imponibile dell’esercizio pari a euro 130.000.
Componente | Importo | Effetto fiscale |
Perdita su crediti (deducibile) | (€ 60.000,00) | Variazione in diminuzione |
Indennizzo assicurativo (imponibile) | € 190.000,00 | Variazione in aumento |
Premio assicurativo (deducibile) | (€ 120.000,00) | Già in CE, nessuna variazione |
Effetto netto sul reddito imponibile | + € 130.000,00 | - |
4. Incidenza sulla svalutazione forfettaria ex art. 106 TUIR: Un ulteriore profilo riguarda il coordinamento con l’art. 106 TUIR in materia di svalutazione forfettaria dei crediti. La norma esclude infatti dalla relativa base di calcolo i crediti assistiti da garanzia assicurativa. Nel caso di Alfa S.p.A., il credito verso Beta S.r.l. risultava coperto per l’80% del suo ammontare imponibile, ossia per euro 200.000 in linea teorica, prima dell’applicazione della franchigia. Ne consegue che soltanto la parte non coperta avrebbe potuto, in astratto, assumere rilievo ai fini del plafond di svalutazione forfettaria. Tuttavia, poiché al 31 dicembre 2025 il credito risulta già oggetto di stralcio analitico, la questione non produce effetti concreti sulla svalutazione forfettaria residua dell’esercizio.
2) Commento alla risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio
L’analisi proposta dall’assistente digitale MIA Summa Bilancio offre al professionista un’impostazione utile perché evidenzia come, in presenza di un credito commerciale assistito da copertura assicurativa, il tema non possa essere ricondotto alla sola gestione dell’inadempimento del debitore, ma richieda una lettura coordinata dei profili valutativi, contabili e fiscali dell’operazione. In tali fattispecie, infatti, l’insolvenza del cliente non determina automaticamente la rilevazione di una perdita pari al valore nominale del credito, ma impone di distinguere tra quota definitivamente rimasta a carico dell’impresa, quota recuperabile tramite indennizzo assicurativo e quota recuperabile sul piano IVA secondo la disciplina propria delle variazioni in diminuzione.
La presenza di una polizza crediti non riduce, quindi, la complessità del giudizio professionale; al contrario, la rende più delicata sotto il profilo tecnico. La valutazione del credito non può arrestarsi alla presa d’atto della liquidazione giudiziale del debitore, ma richiede di verificare se, alla data di chiusura dell’esercizio, il diritto all’indennizzo abbia già assunto i caratteri della certezza e della determinabilità necessari per la sua rilevazione in bilancio. Ne deriva che la perdita economicamente rilevante non coincide più con l’intero insoluto, bensì con la sola quota che residua dopo avere considerato la copertura assicurativa concretamente maturata. La rappresentazione contabile della posizione creditoria si articola, pertanto, in tre componenti autonome: perdita effettiva, credito verso l’assicuratore e gestione separata della componente IVA.
In questo contesto emerge con particolare evidenza la centralità del criterio del presumibile valore di realizzo, che costituisce il perno della corretta valutazione del credito. Si tratta di un criterio solo apparentemente lineare, poiché nella pratica richiede di apprezzare in modo coordinato la situazione del debitore originario, il titolo giuridico sottostante al diritto di indennizzo e il momento in cui tale diritto può considerarsi sufficientemente perfezionato da giustificare l’iscrizione di un autonomo credito verso la compagnia assicurativa. Il professionista, dunque, non è chiamato soltanto a registrare l’emersione di un’insolvenza, ma a tradurre tale evento in una rappresentazione veritiera della sostanza economica dell’operazione, evitando sia la sopravvalutazione dell’attivo sia l’errata imputazione temporale dei correlati effetti reddituali.
Sotto il profilo fiscale, la fattispecie presenta un ulteriore livello di complessità applicativa. La perdita su crediti, l’indennizzo assicurativo e il recupero dell’IVA non costituiscono, infatti, manifestazioni di un unico fenomeno giuridico-fiscale, ma effetti distinti, ciascuno governato da propri presupposti di rilevanza e da una propria regola di imputazione temporale. Ne consegue che l’analisi fiscale non può essere condotta in modo aggregato o approssimativo, ma richiede una verifica autonoma dei requisiti di deducibilità della perdita, del momento in cui l’indennizzo assume rilevanza reddituale e delle condizioni che legittimano l’esercizio della variazione IVA in diminuzione. Il vero punto di attenzione, in simili operazioni, non risiede tanto nella correttezza formale della singola scrittura, quanto nella capacità di mantenere distinti, seppure all’interno di una ricostruzione unitaria, il piano civilistico della valutazione, il piano tributario della determinazione del reddito imponibile e il piano finanziario dell’effettiva manifestazione monetaria dei flussi.
In fondo, è proprio questo il tratto più interessante del caso: ricordarci che la tecnica contabile non serve solo a “chiudere i conti”, ma a spiegare correttamente come un rischio d’impresa si trasformi, nel tempo, in perdita, in diritto, in recupero o in costo. Per il professionista, quindi, il punto non è soltanto come registrare l’evento, ma come rappresentarlo correttamente in bilancio e nella fiscalità d’impresa, distinguendo con chiarezza ciò che è perdita definitiva, ciò che è recuperabile e ciò che, pur non essendo ancora incassato, è già economicamente maturato.
In definitiva, i crediti assicurati ricordano una regola fondamentale della pratica professionale: anche quando il rischio è coperto, il problema non scompare; semplicemente, cambia forma. E sta al professionista intercettarla, qualificarla e tradurla in una rappresentazione fedele, prudente e fiscalmente coerente. È proprio in questa capacità di interpretazione, prima ancora che nella mera esecuzione della scrittura contabile, che si riconosce il valore aggiunto dell’assistenza professionale ai clienti.
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