Sospensione della tassa di due euro sulle piccole spedizioni, eliminazione delle norme di favore in materia di iper-ammortamento riservate ai soli beni UE e regime IVA sulle permute valevole dal 1 gennaio 2026.
Con questi tre annunci, che a quanto pare si risolveranno prossimamente in norma, il MEF ha comunicato l’imminente adozione di interventi attesissimi da parte dei maggiori player nazionali e, in aggiunta, ha finalmente chiarito alcuni rilevanti scenari doganali ed IVA del prossimo futuro, sebbene permangano alcune aree non definite.
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1) La sospensione della tassa sulle spedizioni di modico valore
Il primo intervento – forse quello più atteso per via della peculiarità della disposizione normativa, molto criticata nel merito e nel metodo, oltre che di dubbia legittimità – attiene alla cosiddetta handling fee nazionale, la tassa sui 2 euro che si applica sulle spedizioni di modico valore, inferiori cioè ai 150 euro.
Nella nota del MEF, infatti, si legge che, per le disposizioni della Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi da 126 a 128, che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, verrà previsto un rinvio, fino al 30 giugno 2026; “il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Invero, la norma in questione ha ingenerato, in soli due mesi, distorsioni di traffico estremamente rilevante, da più parte osservate con l’allarme delle più rilevanti associazioni di categoria attive in ambito trasporti e spedizioni, fino ad arrivare all’impugnazione davanti al TAR di Roma delle disposizioni attuative di tale norma.
La volontà di penalizzare, o comunque limitare, contenere, controllare il commercio elettronico ed i suoi fenomeni più estremi, infatti, ha condotto il Governo a scegliere la via della tassazione di frontiera, introducendo una handling fee nazionale.
L’effetto è stato particolarmente infelice perché, da un lato, sono stati persi immediatamente rilevanti volumi di traffico, in favore di punti di frontiera aeroportuali ubicati in altri Stati UE che non applicano, invece, analoga misura, con conseguente perdita di gettito diretto (contributo di 2 euro) e indiretto (per l’indotto locale).
Inoltre, da più parti sono state manifestate forti perplessità sulla misura, che anzitutto assomiglia molto ad un dazio o comunque ad una misura ad esso equivalente, e perciò contraria al diritto UE; inoltre, l’handling fee nazionale arriva con tempismo non proprio perfetto, in concomitanza con il dazio UE sulle piccole spedizioni, in vigore dal 1 luglio 2026, e con la analoga handling fee unionale, oggi allo studio e di probabile introduzione.
Che su un bene del valore di 10 euro possa applicarsi un dazio di 3 euro, una commissione di gestione italiana di 2 euro ed una unionale non determinata, ma di importo presumibilmente analogo, appare francamente eccessivo o, per lo meno, peculiare.
Ad ogni modo, come rilevato, il comunicato al momento si limita a riferire che “il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, che in realtà è in buona parte aggiornato con nuovi codici tributo e che, tuttavia, è vero che ancor oggi si fanno i conti con sistemi di rendicontazione delle spedizioni davvero complessi.
Inoltre, manca un’informazione chiave: la norma si applica dal 1 gennaio 2026 e, dunque, è dubbio cosa sarà degli oneri maturati ad oggi, anche se la sensazione è che l’intera sospensione varrà a far data dal 1 gennaio 2026.
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2) Iper-ammortamento: eliminato il vincolo sull’origine UE dei beni
Ancora sul lato doganale, poi, insiste la seconda novità, in materia di nuovo “iper-ammortamento”, come introdotto all’articolo 1, commi da 427 a 436, della Legge di Bilancio. Le norme, come i Decreti attuativi circolati, privilegiano oggi il riconoscimento del beneficio fiscale solo per i beni strumentali UE o dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Qui, dispone letteralmente il MEF, che le norme che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali, verranno modificate e, “in particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Finisce dunque qui il dibattito sulla bontà e correttezza della norma e delle sue modifiche nel senso di rendere la stessa aderente, sui criteri, alle norme proprie doganali sull’origine, oppure di estendere in via selettiva le origini da privilegiare; non rileverà, invece, il luogo di produzione dei beni che, se strumentali e compliant con i requisiti ulteriori di legge, accederanno al beneficio dell’iper-ammortamento.
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3) IVA sulle permute: chiarita la decorrenza della nuova disciplina
In ultimo, quale terza novità, il MEF chiarisce un perimetro temporale applicativo per le novità in materia di base imponibile IVA sulle operazioni di permuta, previste in legge di Bilancio 2026 all’art. 1, comma 139. Il nuovo criterio ivi introdotto, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi “si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente”.