La compatibilità tra prestazioni previdenziali e la possibilità per il lavoratore di scegliere il trattamento più favorevole rappresentano temi frequentemente oggetto di contenzioso. con l'Inps.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026, è intervenuta per chiarire se il diritto di scelta tra NASpI e assegno ordinario di invalidità debba essere esercitato necessariamente al momento della domanda amministrativa oppure possa essere esercitato anche successivamente
Il quadro normativo di riferimento coinvolge diverse disposizioni: l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, la disciplina dell’indennità di disoccupazione contenuta nella L. n. 92/2012, nonché la normativa sulla NASpI prevista dal D.Lgs. n. 22/2015. Di rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2011, che ha riconosciuto ai lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità il diritto di optare per il trattamento di disoccupazione per il periodo in cui ne maturano i requisiti.
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1) Il caso: lavoratore invalido e disoccupazione
La controversia nasce dal ricorso presentato da un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva richiesto all’INPS la corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’interessato era tuttavia già titolare di assegno ordinario di invalidità.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore riconoscendo il diritto alla prestazione di disoccupazione, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d’appello. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il diritto di opzione tra assegno di invalidità e NASpI avrebbe dovuto essere esercitato entro un termine preciso.
Secondo la tesi dell’ente previdenziale, il termine coinciderebbe con la presentazione della domanda amministrativa di NASpI, come indicato dalla circolare INPS n. 138 del 2011. In base a tale impostazione, il lavoratore avrebbe dovuto manifestare contestualmente alla domanda l’intenzione di optare per la prestazione di disoccupazione, sospendendo il trattamento di invalidità. L’eventuale esercizio della scelta in un momento successivo avrebbe comportato la perdita del diritto.
L’INPS ha inoltre sostenuto che il diritto di scelta tra due prestazioni previdenziali dovrebbe essere inquadrato nello schema delle obbligazioni alternative, disciplinate dal codice civile, per le quali la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il termine stabilito dal debitore o dalla legge.
Il lavoratore, invece, ha difeso la correttezza delle decisioni dei giudici di merito, sostenendo che nessuna norma prevede un termine decadenziale per l’esercizio della scelta tra assegno di invalidità e NASpI. Di conseguenza, la circolare amministrativa dell’INPS non potrebbe introdurre un limite temporale non previsto dal legislatore.
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2) La risposta dell Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS confermando la decisione dei giudici di merito. Nella motivazione, i giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento già espresso in precedenti pronunce e hanno ribadito un principio di diritto chiaro: quando un lavoratore già titolare di assegno ordinario di invalidità maturi successivamente i requisiti per la NASpI, egli acquisisce il diritto di scegliere tra le due prestazioni senza che la legge preveda un termine per esercitare tale opzione.
La Corte ha innanzitutto osservato che la normativa sulla NASpI non stabilisce alcun termine entro cui il lavoratore debba manifestare la scelta tra i due trattamenti. In particolare, la disciplina prevede la decadenza dalla NASpI nel caso in cui il beneficiario acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità, ma riconosce espressamente il diritto del lavoratore di optare per la prestazione di disoccupazione.
I giudici hanno poi ricordato che la facoltà di opzione per il trattamento di disoccupazione in luogo dell’assegno di invalidità trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2011. Tale decisione ha infatti dichiarato illegittima la normativa che non consentiva ai lavoratori titolari di prestazioni di invalidità di scegliere il trattamento di disoccupazione quando ne ricorrevano i presupposti.
Un ulteriore passaggio centrale della motivazione riguarda la natura delle prestazioni previdenziali in questione.
La Cassazione ha escluso che assegno ordinario di invalidità e NASpI possano essere qualificati come obbligazioni alternative ai sensi del codice civile. Le obbligazioni alternative presuppongono infatti l’esistenza originaria di due prestazioni poste sullo stesso piano e dedotte in modo disgiuntivo. Nel caso in esame, invece, il diritto alla NASpI nasce solo successivamente alla perdita del lavoro e quindi non sussiste una situazione di originario concorso tra le prestazioni.
Proprio per questa ragione non è possibile applicare le regole civilistiche sull’opzione nelle obbligazioni alternative. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le norme che prevedono decadenze devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese per analogia. Di conseguenza, un termine di decadenza non previsto dalla legge non può essere introdotto tramite una circolare amministrativa, che ha valore meramente interpretativo e non normativo.
Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha concluso che il lavoratore mantiene il diritto di optare per la NASpI anche se la scelta viene esercitata in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa
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