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IRES PREMIALE: CHIARIMENTI SU LAVORATORI STAGIONALI

IRES premiale: chiarimenti su lavoratori stagionali

Il MEF chiarisce in Parlamento come calcolare l’incremento occupazionale in caso di lavoro stagionale ai fini dell’agevolazione IRES introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’interrogazione parlamentare dell’11 marzo 2026 n. 5-05143 è stata portata all’attenzione del Governo una possibile criticità applicativa della cosiddetta IRES premiale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 per incentivare l’occupazione stabile nelle imprese.

Il quesito riguarda in particolare le aziende che ricorrono a lavoratori stagionali, tipicamente impiegati nei mesi estivi in settori come turismo, commercio o servizi. Secondo quanto segnalato nell’interrogazione, queste imprese potrebbero risultare penalizzate nel calcolo dei livelli occupazionali richiesti per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES.

Il problema nasce dal metodo di verifica previsto dalla normativa: i lavoratori stagionali possono infatti incidere sulla media occupazionale del triennio precedente, ma non risultare presenti nel dato puntuale dell’ultimo mese del periodo d’imposta. In questi casi il confronto tra i due valori potrebbe dare un esito negativo, anche quando l’impresa abbia effettivamente incrementato il numero di lavoratori stabili.

La questione è stata quindi posta al Governo chiedendo se siano previste iniziative per correggere questa possibile distorsione. Nella risposta fornita in sede parlamentare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, sono stati chiariti i criteri attualmente applicabili per il riconoscimento dell’agevolazione.

1) Il quadro normativo sull'IRES premiale per incremento occupazionale

La IRES premiale è disciplinata dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che rispettano specifiche condizioni, tra cui il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali.

In particolare, la riduzione spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative annue non diminuisce rispetto alla media del triennio precedente.

Le modalità di verifica sono state definite dal decreto ministeriale 8 agosto 2025, che stabilisce come effettuare il confronto tra i livelli occupazionali. In base a tale decreto:

  • il dato di riferimento è il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno;
  • il confronto avviene tra il valore rilevato nell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 2024 e la media dei trentasei mesi precedenti.

Dal computo della base occupazionale media devono inoltre essere esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto per cause non imputabili all’impresa, come:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa

I criteri applicativi richiamano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Tale normativa stabilisce che l’incremento occupazionale debba essere verificato confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno del periodo di riferimento con la media dei periodi precedenti.

2) La risposta dell'Amministrazione

La risposta fornita dal Governo ha chiarito che l’attuale disciplina della IRES premiale segue lo stesso schema utilizzato per altri incentivi all’occupazione. Di conseguenza, anche per questa misura l’incremento occupazionale netto deve essere verificato con il confronto tra l’occupazione rilevata alla fine del periodo d’imposta e la media dei periodi precedenti. Un ulteriore requisito riguarda proprio l’esistenza di un incremento occupazionale effettivo.

La relazione illustrativa del decreto attuativo precisa che tale incremento deve essere determinato secondo le regole previste dal decreto interministeriale 25 giugno 2024. In base a queste disposizioni, per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte alcune soglie minime.

RequisitoCondizione richiesta
Incremento occupazionaleAlmeno pari all’1% rispetto alla base di riferimento
Valore minimo dell’incrementoNon inferiore a 1 lavoratore dipendente a tempo indeterminato
Metodo di calcoloConfronto tra occupati a fine periodo d’imposta e media del periodo precedente
Tipologie di lavoratori considerateTutte le categorie di lavoratori nel calcolo dell’incremento complessivo

Il calcolo dell’incremento occupazionale complessivo tiene conto di tutte le tipologie di lavoratori, ma non considera le dinamiche occupazionali del gruppo societario, dovendo essere effettuato con riferimento al singolo soggetto beneficiario. Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene quindi confermato che l’attuale formulazione della norma e le relative disposizioni attuative sono coerenti con il quadro generale degli incentivi all’occupazione previsto dal decreto legislativo n. 150/2015.

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