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BONUS ASSUNZIONI 2026: GLI INCENTIVI STRUTTURALI ATTIVI

Bonus assunzioni 2026: gli incentivi strutturali attivi

Guida e repertorio ufficiale del Ministero degli incentivi a regime per l'occupazione: maxi-deduzione ,esoneri contributivi per giovani, donne, disoccupati e categorie protette.

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Nel quadro normativo italiano, esistono numerose agevolazioni  per le assunzioni nelle imprese private ,  solitamente rivolte a favorire l'occupazione stabile, con contratti a tempo indeterminato, oppure destinate a  categorie svantaggiate come giovani, donne, disoccupati da lungo tempo, disabili.

Molte sono  temporanee cioè istituite con  fondi limitati che scadono dopo pochi mesi (quasi ogni legge di bilancio ma anche decreti legge "urgenti " le prevedono)  ma ce ne sono anche moltissime che non sono legate  a specifici periodi di applicazione: tali misure continuano a costituire strumenti permanenti di politica attiva del lavoro . 

Mentre si attendono le ennesime proroghe, ad esempio, dei bonus per giovani, donne e ZES per il Mezzogiorno  istituiti dal Decreto Coesione del 2024 , vediamo nei prossimi paragrafi  le agevolazioni "sempreverdi" che  risultano applicabili anche nel 2026.

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1) Super-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni

Una delle misure  più importanti introdotte recentemente  è la super-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’incentivo, previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, consente alle imprese di portare in deduzione un ammontare maggiorato rispetto al costo effettivo sostenuto per i dipendenti assunti, con due livelli di beneficio:

  • 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • 130% quando i lavoratori appartengono a categorie svantaggiate (ad esempio persone con disabilità, soggetti svantaggiati ai sensi di legge, lavoratori provenienti da percorsi di sostegno).

Questa forma di incentivo non si configura come un esonero contributivo INPS, ma come una agevolazione fiscale , finalizzata a ridurre l’imponibile d’impresa nell’anno di sostenimento dei costi. È uno strumento permanente (a regime) concepito per stimolare l’occupazione stabile, con particolare efficacia per le imprese che aumentano l’organico permanente senza ricorrere a contratti a termine.

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2) Bonus contributivi per i giovani e post Alternanza scuola-lavoro

Tra i bonus a regime  rivolti ai giovani  rientrano:

  • l’esonero contributivo per l’assunzione stabile di giovani under 30. La misura nasce con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114) e dopo varie proroghe e diventata “misura strutturale” ;  si applica alle assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time, anche in somministrazione) e alle trasformazioni da tempo determinato, con esclusione del lavoro domestico e dei dirigenti; il beneficio è pari al 50% dei contributi a carico datore nel limite di 3.000 euro annui per 36 mesi, con regole di “portabilità” del residuo in caso di interruzione prima dei 36 mesi.
  • l’esonero “post alternanza scuola-lavoro”, reso stabile dalla stessa L. 205/2017 e collegato alle assunzioni (entro 6 mesi dal titolo) di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore periodi di alternanza o apprendistato di I/III livello. In tal caso l’azienda può fruire dell’esonero del 100% dei contributi INPS (restano esclusi i premi INAIL), sempre nel limite annuo di 3.000 euro, e con i requisiti anagrafici e di “prima occupazione stabile” richiamati dalla disciplina generale.

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3) Incentivi collegati a politiche attive e sostegni al reddito: ADI/SFL, NASpI, CIGS

Nel 2026, tra le misure “stabili” utili in chiave operativa rientrano diversi incentivi legati a percorsi di politica attiva o a specifici status del lavoratore. 

  • In primo luogo, dopo la fine del Reddito di cittadinanza, è stato riproposto dal  D.L. 48/2023 un esonero per l’assunzione di beneficiari di ADI (Assegno di Inclusione) e SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro):  è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico datore entro un limite annuo e la fruizione à condizionata  anche all' inserimento dell’offerta di lavoro nel SIISL , 
  • Resta inoltre “a regime” l’incentivo economico per l’assunzione di percettori NASpI, introdotto dalla riforma Fornero: art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012. La disciplina è stata poi modificata dall' art. 7, comma 5, lett. b), D.L. 76/2013, e il beneficio si traduce in un contributo correlato a una quota (oggi 20%) dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore.
  • E'strutturale anche l’agevolazione per chi assume lavoratori in CIGS: l’art. 4, comma 3, D.L. 148/1993 (conv. L. 236/1993) prevede una contribuzione datoriale ridotta  per un periodo definito, a favore delle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS con i requisiti previsti.
  • Va ricordato infine, oltre al contratto di apprendistato  ordinario , rivolto ai giovani ,  anche  l’apprendistato per lavoratori over 29 titolari di indennità di disoccupazione  ( D.Lgs. 81/2015,) con le aliquote contributive agevolate tipiche del rapporto. 

Per approfondire leggi Apprendistato senza limiti di età 

Qui le novità 2025 sull'apprendistato

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4) Bonus per inclusione, pari opportunità , genitorialità

Un terzo blocco di bonus “a regime” riguarda gli obiettivi di  inclusione, pari opportunità e conciliazione vita-lavoro dei genitori. 

  1. È centrale l’incentivo “Fornero” per l’assunzione di donne svantaggiate e di over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, disciplinato dall’art. 4, commi 8-11, L. 92/2012: l’INPS ha chiarito l’ambito applicativo e la riduzione contributiva (in linea generale 50%) con la  circolare 111 2013.
  2. Sul fronte disabilità, l’incentivo economico per l’assunzione di persone con disabilità è previsto dall’art. 13 della L. 68/1999 (come riformato dal D.Lgs. 151/2015): la prassi INPS evidenzia che l’agevolazione è rapportata alla retribuzione imponibile e varia in funzione della percentuale/tipologia di disabilità e della durata del rapporto.
  3. Per le imprese con meno di 20 dipendenti, rimane inoltre  utilizzabile lo sgravio per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità/parentale, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 151/2001: la norma riconosce uno sgravio del 50% dei contributi datoriali (con regole specifiche anche in caso di somministrazione) . ATTENZIONE  Con la Legge di Bilancio 2026 è stato inserito il comma 2-bis nell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001. In pratica, la nuova disposizione consente di prolungare il contratto a termine stipulato per sostituire una lavoratrice in congedo anche oltre il rientro effettivo di quest’ultima, per un periodo di affiancamento non superiore al primo anno di età del bambino.
  4. Infine, tra le leve di reinserimento sociale, restano gli incentivi per l’assunzione di detenuti/internati: oltre allo sgravio contributivo (spesso indicato fino al 95% nelle sintesi operative), è previsto anche un credito d’imposta con importi mensili parametrati e regole di fruizione ( L. 193/2000 (Smuraglia) el D.M. 24 luglio 2014, n. 148 per il tax credit). Il recente Dl Sicurezza  2025 ha previsto un ampliamento che attende i decreti attuativi. Vedi Decreto sicurezza : sgravi e apprendistato per i detenuti 

5) Repertorio incentivi all'assunzione del Ministero

Si segnala infine che un utile supporto operativo per lavoratori , imprese e consulenti è il Repertorio degli incentivi all’assunzione del Ministero del Lavoro, consultabile online 

La piattaforma o raccoglie in un’unica banca dati gli incentivi disponibili e permette di individuare rapidamente il bonus applicabile partendo dai criteri dell’azienda (tipo di contratto, settore, sede/territorio, dimensione) oppure dalle caratteristiche del lavoratore (età, stato occupazionale, condizioni di svantaggio, percorsi di politica attiva). 

Grazie ai filtri e alle schede sintetiche, l’utente ottiene un elenco di misure pertinenti, con requisiti e riferimenti utili alla verifica.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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