Con il messaggio 285 del 24 gennaio 2025 Inps fornisce le prime indicazioni sulle novità in tema di apprendistato.
In particolare si chiarisce l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) ha modificato l'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, introducendo la possibilità di trasformare:
- un contratto di apprendistato di primo livello in
- apprendistato di alta formazione e ricerca,
per finalità come il conseguimento di titoli universitari, diplomi tecnici superiori e la pratica professionale.
Il contratto trasformato garantisce continuità lavorativa e formazione specifica, previa sottoscrizione di un protocollo tra datore di lavoro e ente formativo, come previsto dall'art. 45 dello stesso decreto. Le regioni regolamentano la formazione, ma in assenza di norme regionali si applicano disposizioni nazionali.
Leggi anche i dettagli sulle altre novità del Collegato Lavoro
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1) Regime contributivo e flusso Uniemens
L'inps precisa che tale trasformazione del contratto non costituisce un nuovo rapporto di lavoro, ma una continuità.
Di conseguenza, l'aliquota contributiva del datore di lavoro resta fissata al 10% della retribuzione imponibile, con l'aggiunta di
- un'aliquota dell'1,31% per la NASpI e
- dello 0,30% per i Fondi interprofessionali.
Se il datore rientra nei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) o nei Fondi di solidarietà bilaterali, si applicano ulteriori aliquote previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
Non sono state apportate modifiche procedurali alla compilazione del flusso Uniemens per i contratti trasformati.
I datori di lavoro devono continuare a seguire le modalità esistenti nella sezione <PosContributiva>. Questa continuità assicura una gestione amministrativa coerente e conforme alle normative vigenti.
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