La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1511 2026 affronta la questione dell’applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in relazione all’installazione di sistemi di geolocalizzazione sulle guardie particolari giurate, alla luce di quanto previsto dal DM n. 269/2010 .
Il quesito trae origine da una richiesta di parere sull’obbligatorietà dell’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione da parte degli istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali estesi. In particolare, si domanda se tali sistemi – necessari a garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio tra centrale operativa e personale sul territorio, con adeguato supporto planimetrico (geo-referenziazione) – possano essere considerati requisito tecnico indefettibile per l’idoneità dell’azienda.
Da ciò, infatti , deriverebbe l’eventuale equiparazione dei dispositivi GPS agli strumenti di lavoro utilizzati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione della procedura autorizzatoria prevista dall’art. 4, comma 1, dello Statuto.
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1) I chiarimenti dell'Ispettorato
Nella propria nota di risposta l’INL ricorda preliminarmente che il DM n. 269/2010 è fonte normativa di rango inferiore rispetto alla legge n. 300/1970 e che l’obbligo di geo-referenziazione riguarda solo specifici ambiti operativi (3, 4 e 5), prevedendo peraltro una modalità alternativa organizzativa, ossia l’attivazione di centrali operative distaccate.
Viene inoltre riconosciuto che la relazione tecnica della società istante evidenzia come i sistemi GPS siano ritenuti fondamentali sia per esigenze organizzative e produttive (interventi tempestivi in caso di allarme, ottimizzazione degli spostamenti), sia per finalità di sicurezza sul lavoro, garantendo maggiore tutela alle guardie giurate durante gli interventi.
Tuttavia, richiamando un precedente orientamento espresso con circolare n. 2572 del 14 aprile 2023 su una analoga problematica, l’Ispettorato conclude che i sistemi di localizzazione satellitare non possono essere qualificati come strumenti strettamente necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, la loro installazione resta soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, richiedendo pertanto, in alternativa:
- la stipula di un accordo sindacale oppure ,
- l’autorizzazione dell’Ispettorato competente.
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