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DECRETO SICUREZZA: SGRAVI E APPRENDISTATO PER I DETENUTI

Decreto Sicurezza: sgravi e apprendistato per i detenuti

In G.U. la legge di conversione del DL Sicurezza: apprendistato senza limiti di età e sgravio contributivo anche per i detenuti ammessi al lavoro esterno

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025 n. 131, la Legge n. 80 del 9 giugno 2025, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 48/2025 (c.d. Decreto Sicurezza).

Tra le disposizioni di interesse per i datori/sostituti d'imposta vanno segnalati due articoli in tema di lavoro per i soggetti condannati ma ammessi a misure alternative alla  detenzione.

In particolare, la Legge : 

  • estende lo sgravio contributivo per l'assunzione di detenuti o internati  ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative e
  • estende l'applicabilita del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età  per 
    •   soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e 
    • detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

L'intervento normativo mira a:

  • Rafforzare la sicurezza pubblica, limitando l’accesso ai benefici penitenziari per i reati più gravi o connessi alla criminalità organizzata e al terrorismo;
  • Promuovere il lavoro rieducativo come strumento di reinserimento e prevenzione della recidiva;
  • Coinvolgere il tessuto economico e sociale nella gestione delle opportunità lavorative per i detenuti.

con un approccio che coniuga rigore e possibilità di reinserimento per i detenuti che dimostrano un effettivo percorso di distacco dalla criminalità.

Vediamo qualche dettagli in piu in attesa dei provvedimenti attuativi .

Ti segnaliamo: 

1) . Estensione dei reati ostativi ai benefici penitenziari (Art. 34, lett. a) e valutazione convenzioni

 

Viene ampliato l’elenco dei reati per cui i benefici penitenziari (come lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) sono subordinati alla collaborazione con la giustizia. Si aggiungono:

  • Art. 415 c.p., secondo comma (istigazione a delinquere aggravata);
  • Art. 415-bis c.p. (arruolamento con finalità terroristiche).

Per questi reati, i benefici possono essere concessi solo in assenza di legami con contesti criminali, previo approfondito accertamento giudiziario.

L' Art. 34, lett. b) intitolato  Tempi certi per la valutazione delle convenzioni lavorative   prevede invece che l’Amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi entro 60 giorni sulle proposte di convenzione per attività lavorative dei detenuti con soggetti pubblici e privati, indicando eventuali condizioni necessarie. L'obiettivo è semplificare e rendere più tempestiva l’attivazione di percorsi di reinserimento professionale.

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2) Estensione incentivi alle imprese per il lavoro esterno (Art. 35) e apprendistato

Le agevolazioni contributive previste per le imprese che assumono detenuti vengono estese anche:

  1. alle attività fuori dagli istituti penitenziari;
  2. ai soggetti ammessi al lavoro esterno.

Questa modifica intende favorire maggiori opportunità occupazionali per i detenuti.

All'art 36 è presente invece ll'ccesso all’apprendistato professionalizzante:

I detenuti assegnati al lavoro esterno e coloro ammessi a misure alternative potranno essere assunti, senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante. Si punta così alla qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, favorendone il reinserimento. 

Sono previsti stanziamenti progressivi fino a 2,4 milioni di euro annui a partire dal 2033 per sostenere la misura.

Ti segnaliamo:

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3) Riforma del regolamento sul lavoro penitenziario (Art. 37)

La legge di conversione del DL Sicurezza  inoltre prevede che entro 12 mesi, sarà aggiornato il regolamento attuativo del D.P.R. 230/2000 secondo questi principi:

  • Sussidiarietà orizzontale: promozione del lavoro penitenziario con il coinvolgimento di imprese, enti non profit e cooperative;
  • Semplificazione delle procedure tra carceri e datori di lavoro privati;
  • Riconoscimento curriculare e ai fini della formazione delle attività svolte in carcere;
  • Collaborazione istituzionale con ordini professionali e autorità di garanzia per favorire il reinserimento lavorativo.
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