Pubblicato ieri in Gazzetta il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 novembre 2025 con cui viene rivista la disciplina delle esercitazioni obbligatorie di guida per il conseguimento della patente di categoria B, non speciale.
Il provvedimento attua le modifiche introdotte dalla legge n. 177/2024 all’articolo 122 del Codice della strada, rafforzando il percorso formativo degli aspiranti conducenti in un’ottica di maggiore sicurezza stradale
La finalità del decreto è duplice: da un lato, garantire che il candidato alla patente acquisisca un’adeguata esperienza di guida in contesti complessi, quali autostrade, strade extraurbane e condizioni di visione notturna; dall’altro, uniformare e informatizzare le modalità di certificazione delle ore di guida obbligatorie, attraverso una piattaforma digitale gestita dalla Motorizzazione civile.
Il nuovo impianto normativo si applica esclusivamente agli aspiranti al conseguimento della patente B non speciale, mentre restano esclusi dall’obbligo coloro che richiedono la patente B speciale, per le difficoltà tecniche legate agli adattamenti dei veicoli.
Le disposizioni diventano efficaci a partire dall’entrata in vigore del decreto dirigenziale attuativo che disciplinerà l’operatività della piattaforma di certificazione.
1) Le novità del decreto sulle prove di guida
La principale novità riguarda l’introduzione di un percorso strutturato di otto ore complessive di esercitazioni obbligatorie, da svolgersi esclusivamente presso autoscuole abilitate e con istruttori autorizzati. Le ore sono suddivise in moduli formativi, ciascuno con specifici obiettivi didattici e contesti di guida
| Modulo | Durata | Contenuti principali |
|---|---|---|
| Modulo A | 2 ore | Uso in sicurezza del veicolo, dispositivi ADAS, manovre di base, gestione emergenze |
| Modulo B | 3 ore | Guida in ambito urbano, traffico intenso, precedenze, parcheggi e manovre complesse |
| Modulo C | 2 ore | Guida su autostrade o strade extraurbane, velocità superiore a 50 km/h, guida efficiente |
| Modulo D | 1 ora | Guida in condizioni di visione notturna |
Rispetto alla disciplina previgente, il decreto rafforza il carattere obbligatorio e certificato delle esercitazioni su autostrade e in orario notturno, prevedendo che tali attività costituiscano un passaggio necessario prima di consentire all’aspirante conducente di esercitarsi liberamente su strada con accompagnatore.
Ulteriore elemento innovativo è la digitalizzazione dell’intero processo di attestazione delle ore svolte: le certificazioni, parziali o finali, vengono rilasciate tramite una piattaforma informatica e registrate nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG), garantendo tracciabilità e uniformità a livello nazionale.
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2) Istruzioni operative
Dal punto di vista operativo, il decreto fornisce indicazioni puntuali sulle modalità di svolgimento delle esercitazioni. Ogni lezione deve essere individuale, con una durata massima di due ore giornaliere, fatta eccezione per alcune attività dimostrative del modulo A, che possono svolgersi in forma collettiva per un massimo di cinque allievi.
Il modulo A è propedeutico a tutti gli altri e deve essere completato prima di accedere alle esercitazioni urbane, extraurbane o notturne. Le esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane (modulo C) possono essere avviate solo dopo almeno un’ora di guida urbana prevista dal modulo B. È comunque consentito, nella stessa giornata, combinare più moduli, purché ciascuna frazione abbia durata non inferiore a trenta minuti.
Particolare attenzione è riservata alle prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni in autostrada. L’aspirante conducente non può impegnare corsie diverse dalle due più a destra nelle carreggiate a tre o più corsie e deve rispettare i limiti di velocità specifici per i neopatentandi. Le violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada
Al termine dei moduli A e B, la piattaforma rilascia una certificazione parziale; la certificazione finale, invece, viene emessa dopo il completamento dei moduli C e D. Tali attestazioni hanno una validità di 18 mesi e possono essere riutilizzate in caso di nuova domanda di esame pratico, a condizione che l’esame teorico sia ancora valido.