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MANIFESTAZIONI, POLIZIA, IMMIGRAZIONE: IN VIGORE IL DECRETO SICUREZZA 2026

Manifestazioni, polizia, immigrazione: in vigore il Decreto Sicurezza 2026

Dalle misure contro la violenza urbana alle regole su rimpatri e accoglienza, il quadro completo delle nuove disposizioni del DL 23 2026

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo poche settimane fa, dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.

Il decreto  introduce un ampio pacchetto di misure urgenti finalizzate al rafforzamento della sicurezza pubblica, al potenziamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei reati, al miglioramento della funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché all’adeguamento della disciplina in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il provvedimento si articola in quattro Capi e 32 articoli, intervenendo in modo trasversale su profili penali, amministrativi, organizzativi e procedurali. 

Nel consiglio dei ministri il Governo ha anche approvato in prima lettura un pacchetto di misure  destinate a un decreto legislativo  sulla stessa materia.

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1) Sicurezza pubblica, violenza giovanile

Il Capo I contiene il nucleo più ampio e incisivo delle disposizioni, con l’obiettivo di contrastare la violenza urbana, i reati predatori, i fenomeni di devianza giovanile e le situazioni di degrado che incidono sulla vivibilità degli spazi pubblici.

Una prima linea di intervento riguarda il porto e la vendita di strumenti atti ad offendere. Vengono inasprite le fattispecie penali relative al porto di coltelli e strumenti da punta e taglio, distinguendo tra ipotesi vietate salvo giustificato motivo e ipotesi di divieto assoluto (come coltelli a scatto o a farfalla). Accanto alle sanzioni penali, il decreto introduce misure amministrative accessorie – sospensione o divieto di conseguimento della patente e del porto d’armi – e la confisca obbligatoria degli strumenti. Particolare attenzione è riservata ai minori, prevedendo sanzioni pecuniarie (200–1.000 euro) per porto di armi o oggetti atti ad offendere da parte di minori , a carico dei genitori.

Sul versante della vendita, viene introdotto il divieto assoluto di commercializzazione di tali strumenti ai minorenni, anche tramite piattaforme online, con un sistema di controlli rafforzati e sanzioni elevate per gli esercenti, inclusa la revoca della licenza. È inoltre imposto l’obbligo di tenuta di un registro elettronico delle vendite.

Il decreto rafforza anche le misure di prevenzione della violenza giovanile, ampliando i reati che consentono l’ammonimento del questore nei confronti dei minori e introducendo responsabilità amministrative per i genitori in caso di reiterazione delle condotte, incluse quelle legate a cyberbullismo e atti persecutori.

In materia di reati contro il patrimonio, il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di specifiche circostanze aggravanti, mentre viene introdotta una nuova e grave fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene particolarmente severe quando l’azione coinvolge istituti di credito, trasporto valori o l’uso di armi ed esplosivi.

Di particolare rilievo è l’istituzionalizzazione delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata” (zone rosse), che consente ai prefetti di individuare aree urbane ad alto rischio e disporre l’allontanamento di soggetti pericolosi.

Il Capo I include inoltre:

  • la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per lo spaccio di stupefacenti;
  • il finanziamento strutturale di sistemi di videosorveglianza urbana;
  • l’estensione delle perquisizioni urgenti per ragioni di sicurezza pubblica;
  • un nuovo reato di fuga all’alt delle Forze di polizia con condotte pericolose;
  • misure specifiche di tutela contro la violenza nei confronti del personale scolastico, con aggravanti di pena e arresto obbligatorio in flagranza.

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2) Attività di indagine e funzionalità delle Forze di polizia (Capo II)

ll Capo II è dedicato al rafforzamento delle tutele per le Forze dell’ordine e all’efficienza dell’azione investigativa.

Una novità centrale è l’introduzione dell’annotazione preliminare in un registro separato quando il fatto appare commesso in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere. La misura mira a bilanciare le esigenze investigative con la tutela degli operatori.

Viene estesa la tutela legale per il personale di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria, mentre sono stanziate risorse dedicate alla sicurezza delle stazioni ferroviarie.

Il decreto amplia i poteri investigativi della polizia penitenziaria, consentendo operazioni sotto copertura per reati gravi commessi negli istituti di detenzione.

Ampio spazio è riservato alle procedure concorsuali e di reclutamento, con semplificazioni, valorizzazione del merito, innalzamento dei titoli di studio richiesti e canali straordinari di accesso per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Sono inoltre previste riduzioni dei tempi di formazione e misure transitorie per colmare le carenze di organico.

3) Tutela vittime del dovere

Il Capo III introduce misure organizzative per l’attuazione del Patto UE su migrazione e asilo, consentendo assunzioni accelerate e rafforzando il ruolo del Commissario per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Particolare rilievo assumono inoltre

  •  le disposizioni in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata,
  • i  programmi di assunzione mirata nella PA e 
  • il riconoscimento di permessi retribuiti per attività di testimonianza e diffusione della cultura della legalità.

4) Immigrazione

Il Capo IV interviene sulla disciplina dell’immigrazione, introducendo l’obbligo di cooperazione dello straniero detenuto ai fini dell’identificazione, rafforzando le procedure di respingimento, espulsione e rimpatrio e uniformando la normativa nazionale al quadro europeo.

Vengono semplificate le modalità di notifica degli atti ai richiedenti asilo, consentendo l’uso della PEC, e previste deroghe per il potenziamento dei centri per migranti, anche attraverso il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana. 

Infine, si dà attuazione all’accordo con la Svizzera per il finanziamento delle strutture di accoglienza e trattenimento.

5) Regole stringenti su manifestazioni pubbliche

Sullo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono previste regole piu stringenti:.

  • Vengono potenziati il DASPO urbano e introdotta la possibilità dell’arresto in flagranza differita per danneggiamenti commessi durante manifestazioni pubbliche.
  • La mancata comunicazione della manifestazione non è più punita penalmente, ma costituisce illecito amministrativo con sanzione da 1.000 a 10.000 euro, applicabile anche ai promotori che organizzano l’evento tramite piattaforme digitali o gruppi chiusi online. Distinta è l’ipotesi della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità (ad esempio itinerari o limitazioni), anch’essa autonomamente sanzionata nella medesima fascia economica.
  • Inoltre, il decreto prevede una misura accessoria penale, disposta dal giudice in caso di condanna, consistente nel divieto di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi), misura diversa dal DASPO urbano di natura amministrativa
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