Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU
Nuove regole per italiani e imprese all’estero: cosa cambia su cittadinanza, anagrafe, passaporti e documenti con la Legge n. 11/2026 pubblicata in GU
Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 11 del
19/01/2026
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, introduce una profonda revisione dei servizi per i cittadini e le imprese italiane all’estero, intervenendo su:
- cittadinanza,
- anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
- legalizzazione di firme,
- passaporti
- e carta d’identità valida per l’espatrio.
La norma mira a semplificare le procedure, ridurre l’arretrato consolare e rafforzare l’organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con effetti rilevanti sia per i cittadini residenti all’estero sia per i professionisti che li assistono.
1) Cittadinanza italiana: nuove competenze e procedure centralizzate
Uno degli interventi più rilevanti riguarda i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all’estero.
La legge sostituisce integralmente l’art. 10 del D.Lgs. n. 71/2011, distinguendo nettamente tra:
- funzioni dei consolati, e
- procedimenti centralizzati presso l’amministrazione centrale del MAECI.
In particolare:
- i capi degli uffici consolari mantengono il potere di accertare lo status di cittadino già riconosciuto e di rilasciare i certificati di cittadinanza;
- le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero sono invece attribuite a un ufficio dirigenziale generale del MAECI, che subentra ai consolati per la trattazione delle istanze.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande:
- devono essere presentate esclusivamente tramite servizio postale, in forma cartacea;
- sono accompagnate dal versamento dei diritti consolari;
- prevedono comunicazioni successive solo in modalità telematica (anche via e-mail non certificata).
È prevista inoltre la possibilità di affidare a operatori specializzati le attività di ricezione, digitalizzazione e archiviazione, con oneri a carico del richiedente.
Tempi e limiti
Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato in 36 mesi. L’entrata a regime del nuovo sistema è differita al 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge, con un regime transitorio che introduce tetti annuali alle domande ricevibili per evitare sovraccarichi amministrativi.
2) AIRE e ANPR: nasce l’anagrafe unica degli italiani all’estero
L’articolo 3 della Legge n. 11/2026 realizza una riforma strutturale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), intervenendo in modo esteso sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La novità centrale è l’integrazione dell’AIRE nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):
- l’AIRE diventa parte integrante dell’ANPR;
- tutti gli adempimenti anagrafici sono effettuati in via esclusiva tramite la piattaforma nazionale.
Iscrizioni ed esclusioni
L'Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9) aggiorna e razionalizza le categorie escluse dall’iscrizione AIRE, tra cui:
- lavoratori stagionali all’estero;
- personale delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola fuori ruolo;
- dipendenti regionali presso uffici di collegamento;
- personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
- personale in servizio presso la NATO;
- familiari conviventi delle categorie sopra elencate.
La ratio è che questi soggetti mantengono un legame funzionale e temporaneo con l’Italia, incompatibile con una residenza estera stabile.
È inoltre introdotta un’iscrizione AIRE facoltativa per i cittadini che mantengono il domicilio fiscale in Italia pur lavorando all’estero per organismi UE o internazionali (Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9-bis) .
Questa previsione tiene conto delle nuove forme di mobilità internazionale qualificata, evitando effetti fiscali o amministrativi automatici.
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3) Passaporti: stop al rinnovo e nuove regole operative
L'articolo 4 introduce importanti le modifiche alla legge n. 1185/1967 sui passaporti:
- viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo. Si consolida così una prassi già diffusa, rendendola espressamente prevista dalla legge;
- la competenza è attribuita esclusivamente agli uffici consolari, senza più interventi straordinari di ispettori di frontiera;
- sono aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- In Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- All’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato.
Dati biometrici e sanzioni
Il nuovo passaporto, per adeguarlo agli standard di sicurezza:
- contiene fotografia, firma e dati biometrici memorizzati su microprocessore;
- è accompagnato da un sistema sanzionatorio aggiornato, con sanzioni amministrative pecuniarie espresse in euro e non più in lire.
Per la domanda di rilascio non sono più richieste due fotografie, è sufficiente una sola fotografia, autenticata dall’autorità ricevente o validata secondo le regole di identificazione previste dalla normativa recente.
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4) Carta d’identità valida per l’espatrio
L'articolo 5 della legge interviene anche sulla carta d’identità:
- viene chiarito che non è valida per l’espatrio in presenza di condizioni che giustificano il diniego o il ritiro del passaporto;
- in tali casi è obbligatoria l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”;
- dal 1° giugno 2026, i cittadini residenti all’estero potranno richiedere la CIE presso qualsiasi comune italiano, secondo le modalità stabilite dai ministeri competenti.
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Fonte immagine: ChatGPT
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