Ieri 5 febbraio si è tenuta la 35° edizione di Telefisco organizzato da IlSole24 ore.
Come sempre sono intervenuti rappresentati di Governo e degli addetti ai lavori. Tra le tante risposte a quesiti dei contribuenti l'Ade ha replicato a due importanti dubbi che necessitavano approfondimento sul contraddittorio preventivo, vediamo il dettaglio.
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1) Contraddittorio preventivo: requisiti della motivazione nel mancato accordo
I due chiarimenti in tema di contraddittorio preventivo i quali, pur apparendo assolutamente condivisibili nella loro tensione verso una maggiore trasparenza, aprono lo spazio a riflessioni ben più profonde sulla tenuta del sistema dei termini decadenziali.
Il primo quesito affrontato riguarda l’obbligo di motivazione nell’ipotesi in cui, a seguito della consegna dello schema di atto, il contribuente presenti istanza di adesione senza che le parti giungano a un accordo definitivo.
L’interrogativo verteva sulla necessità, per l’Ufficio, di motivare analiticamente nel successivo atto impositivo le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate durante il procedimento di adesione.
L’Agenzia ha risposto richiamando l’articolo 6-bis, comma 4, della legge n. 212/2000, stabilendo che l’atto finale di accertamento deve necessariamente tenere conto delle osservazioni del contribuente rappresentate nel corso dell’adesione e contenere una motivazione specifica per quelle ritenute non accoglibili, garantendo in tal modo un contraddittorio pieno ed effettivo che si riverbera sulla validità stessa del provvedimento impositivo.
Parallelamente, è stata fornita una precisazione in merito agli atti non soggetti a contraddittorio obbligatorio, chiarendo che, qualora l’Ufficio decida comunque di procedere alla notifica facoltativa dello schema di atto, si trascinano integralmente le tempistiche procedimentali e i termini di sospensione previsti dall’art. 6 bis dello Statuto per le ipotesi di contraddittorio obbligatorio.
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