Con il Provvedimento n 42022 del 3 febbraio si pubblicano modello e istruzioni di adesione al TCF.
Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 128 del 2015 l’articolo 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Pertanto anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali”.
Il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
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1) Regime opzionale TCF: adesione e revoca
Il modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, tramite il presente Modello che va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [email protected]
La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell’avvenuto inoltro dell’istanza all’Agenzia delle entrate.
La documentazione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale deve essere allegata a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.
A tal proposito, si ricorda che la certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto, dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.
La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.
Attenzione alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.
Tanto premesso, il Modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale intendono comunicare:
- l’esercizio dell’opzione di adesione al regime opzionale;
- la volontà di non permanere nel regime opzionale.
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