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PERDITE FISCALI PER DUE ANNI CONSECUTIVI: VIA AI CONTROLLI DEL FISCO

Perdite fiscali per due anni consecutivi: via ai controlli del Fisco

Sono sufficienti due anni di perdite fiscali, purché consecutivi, a far partire i controlli del Fisco. Restano escluse le perdite determinate dai compensi erogati ai soci e amministratori e quelle coperte da aumenti di capitale a titolo oneroso.

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Nel mirino del Fisco le imprese in perdita per almeno due anni consecutivi. È questa la chiave di lettura che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 4/E del 15.02.2011, attribuisce all’art. 24 del D.l. 78/2010. Norma che ha consacrato un principio già in passato accolto dall’Agenzia delle Entrate e dalla Cassazione, quello che la perdita, quando reiterata, è incoerente con la logica imprenditoriale e in quanto tale indicatrice di un comportamento antieconomico. La perdita sistemica costituisce pertanto un fattore di rischio di evasione tale da legittimare l’attività di controllo da parte degli uffici.

1) Perdite sistemiche

L’articolo 24 del D.l. 78/2010 (poi convertito in L. 122/2010) ha previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di specifiche analisi di rischio, debbano assicurare “una vigilanza sistematica” nei confronti delle imprese che per più di un periodo d’imposta presentano perdite:

  • di natura fiscale (comprese quindi anche le imprese che presentano a bilancio un utile che poi, in sede di dichiarazione dei redditi, si tramuta in una perdita a causa delle variazioni in aumento);
  • non determinate da compensi erogati ad amministratori e soci;
  • per le quali non risulta perfezionato (deliberato e liberato) un aumento di capitale a titolo oneroso di ammontare almeno pari a quello delle perdite stesse.


Successivamente l’Agenzia delle Entrate (con la circolare 4/E del 15.02.2011) ha chiarito che sono perdite sistemiche quelle che si verificano per almeno due anni consecutivi; le perdite non consecutive, infatti, risulterebbero occasionali e non sistemiche.

2) La prova contraria

Di fronte alle contestazioni dell’ufficio, il contribuente può difendersi fornendo prova contraria e quindi dimostrando l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate, ad esempio adducendo ad una crisi del settore o ad una fase di ristrutturazione societaria. Altro elemento potrebbe essere la fruizione di agevolazioni fiscali senza le quali la perdita non si sarebbe prodotta. Per l’impresa neo-costituita dimostrare l’effettività delle perdite è più semplice, infatti esse risultano quasi “fisiologiche” tanto che è la legge stessa a prevedere la possibilità del riporto illimitato delle perdite prodotte nei primi 3 anni di esercizio dell’attività.

3) Decorrenza

La norma non specifica la decorrenza della nuova disposizione, si ritiene tuttavia che poiché trattasi di una disposizione di carattere procedurale, essa possa essere applicata anche con riferimento a perdite prodotte anteriormente al periodo d’imposta durante il quale è entrato in vigore il D.l. 78/2010.

4) L'approfondimento nel nostro Business Center:

www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/15340-Due-anni-consecutivi-in-perdita-fiscale-fanno-scattare-il-controllo-del-Fisco.html

Allegato

Circolare_Ag_Entrate_4E_15.02.2011
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