I soggetti che hanno corrisposto utili e/o proventi assimilati, devono rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una specifica certificazione (modello CUPE) allo scopo di consentire a questi la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico).
I soggetti che hanno corrisposto utili e/o proventi assimilati, devono rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una specifica certificazione (modello CUPE) allo scopo di consentire a questi la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico).
Aggiornata la lista, con l'aggiunta di tre Paesi, degli Stati e territori con cui l’Italia ha concluso accordi che consentono scambio di informazioni o assistenza al recupero crediti, in merito all'entrata in vigore della c.d. Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie); Provvedimento del 29.03.2013
Aggiornata la lista, con l'aggiunta di tre Paesi, degli Stati e territori con cui l’Italia ha concluso accordi che consentono scambio di informazioni o assistenza al recupero crediti, in merito all'entrata in vigore della c.d. Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie); Provvedimento del 29.03.2013
In merito all'entrata in vigore della c.d. Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie, vengono individuati, per esclusione, gli Stati o territori con i quali l'Italia non ha in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti
In merito all'entrata in vigore della c.d. Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie, vengono individuati, per esclusione, gli Stati o territori con i quali l'Italia non ha in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti
Al via, da oggi 1° marzo 2013, all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) prevista dalla Legge di Stabilità 2013; Pubblicato il Decreto attuativo del 21.02.2013
Al via, da oggi 1° marzo 2013, all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) prevista dalla Legge di Stabilità 2013; Pubblicato il Decreto attuativo del 21.02.2013
Istituito il codice tributo per il versamento, da parte degli intermediari che operano quali sostituti d'imposta, dell’imposta sostitutiva sul valore dei contratti di assicurazione, da effettuare entro il 16 novembre 2012; Risoluzione del 12.11.2012 n. 98
Istituito il codice tributo per il versamento, da parte degli intermediari che operano quali sostituti d'imposta, dell’imposta sostitutiva sul valore dei contratti di assicurazione, da effettuare entro il 16 novembre 2012; Risoluzione del 12.11.2012 n. 98
Chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle polizze emesse da assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in particolare sulle modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita introdotte dall’articolo 68 del decreto legge n. 83/2012 (“decreto crescita”); Circolare del 31.10.2012 n. 41
Chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle polizze emesse da assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in particolare sulle modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita introdotte dall’articolo 68 del decreto legge n. 83/2012 (“decreto crescita”); Circolare del 31.10.2012 n. 41