L’IRAP sul reddito del professionista è applicabile anche se questi si avvale dell’attività di un solo lavoratore dipendente in maniera stabile, costituendo una struttura organizzata a corredo dell’attività professionale anche se svolta in maniera personale.
Secondo la Corte di Cassazione la verifica fiscale lunga non annulla l’accertamento
Equitalia fornirà in allegato anche il modello per la segnalazione di avvenuto pagamento o annullamento del debito entro 30 giorni
La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 30250 del 29 luglio 2011 ha ribadito che il reato di dichiarazione fraudolenta si configura sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia nell’ipotesi di inesistenza relativa, che nell’ipotesi di sovrafatturazione qualitativa. L’ordinamento penale contrasta infatti ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e quanto riportato nei documenti contabili.
La cartella esattoriale di pagamento, anche emessa a seguito di controllo automatizzato, se basata sui dati forniti dal contribuente in dichiarazione dei redditi può non riportare indicazione della motivazione.
Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelle che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti mentre non possono considerarsi tali i minori introiti derivanti da un semplice accordo. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215 del 20 Maggio 2011
Approvato il Modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e relative modalità di versamento; Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13/09/2011.
Avvisi bonari, rateazione più snelle. Con l’approvazione in via definitiva di DL sviluppo e Manovra correttiva il legislatore introduce misure di semplificazione per la rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione e controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).
Anche la contabilità informale costituisce indizio grave, preciso e concordante ai fini della ricostruzione di redditi occultati al Fisco pertanto il successivo accertamento è legittimo. Questo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 14770 /2011 della Corte di Cassazione, sezione civile.