• l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero il sollecito del pagamento richiesto al contribuente, fissando come termine ultimo la scadenza per la presentazione del ricorso (generalmente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento);
• la sanzione collegata al maggior tributo richiesto;
• l’avviso che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata ovvero ricordare al contribuente che, trascorsi 30 giorni dall’ultimo giorno utile per il pagamento, l’Agente della riscossione potrà procedere direttamente all’esecuzione forzata.
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