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ACCERTAMENTO ESECUTIVO EMESSO A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2011, LA NOTIFICA DEVE ESSERE REGOLARE

Accertamento esecutivo emesso a partire dal 1° ottobre 2011, la notifica deve essere regolare

Con una nota del 30.09.2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune linee guida agli uffici periferici in materia di esecutività degli avvisi di accertamento. Le nuove disposizioni sull'accertamento hanno subito diverse modifiche rispetto al testo originario del D.l. 78/2010, e il debutto dell'accertamento esecutivo, inizialmente previsto per il 1° luglio, è stato posticipato al 1° ottobre.

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Esecutività degli atti di accertamento datati e sottoscritti dal responsabile dell’ufficio a partire dal 1° ottobre 2011 e a condizione che la notifica sia regolare. Queste le principali indicazioni che l’Agenzia ha fornito agli uffici periferici con la nota del 30.09.2011.
Introdotto inizialmente dall’articolo 29 del D.l. 78/2010, l’accertamento esecutivo è stato poi modificato dal Decreto sviluppo e infine la Manovra di Ferragosto ne ha posticipato l’avvio al 1° ottobre 2011. L’intento del legislatore è stato senz’altro quello di accelerare i tempi della riscossione visto che l’Agente della riscossione può procedere ad espropriare i beni del contribuente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, con il Decreto è stata introdotta una sospensione automatica dell’esecuzione forzata di 180 giorni, che dovrebbe “mitigare” l’effetto accelerazione dell’accertamento esecutivo sui tempi della riscossione.
Un’altra possibilità per il contribuente di sospendere l’esecutività dell’atto è presentare l’istanza di sospensione giudiziale (che comunque non blocca eventuali azioni cautelari), sulla quale i giudici dovranno decidere entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

1) Gli aspetti fondamentali della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica agli atti di accertamento, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, emessi a partire dal 1° ottobre 2011, in particolare – secondo la recente nota dell’Agenzia delle Entrate - agli atti datati e sottoscritti dal responsabile dell’ufficio a partire dal 1° ottobre 2011. Rientrano nell’ambito di applicazione gli accertamenti sulle imposte dirette e relative addizionali, sull’Irap, sull’Iva, e – sempre secondo la recente nota dell’Agenzia – sulle ritenute (a titolo d’acconto e a titolo d’imposta), sulle imposte sostitutive e su quelle liquidate con tassazione separata; restano esclusi invece i contributi previdenziali e assistenziali. Le nuove disposizioni si applicano anche ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, mentre restano esclusi quelli di contestazione.
Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento sono esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica. A tal proposito l’Agenzia, nella recente nota, raccomanda ai funzionari di verificare con accuratezza il buon esito della notifica in quanto da quest’ultima dipende l’esecutività dell’atto e un semplice vizio di forma potrebbe mettere a repentaglio l’esistenza stessa del provvedimento impositivo.

2) L’esecutività e la sospensione automatica

Per poter essere esecutivi, gli avvisi di accertamento devono contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso e l’avviso che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, non prima però che siano passati 180 giorni da quando ha ricevuto l’affidamento dell’incarico. Questa sospensione automatica è stata introdotta con la conversione in Legge 106/2011 del D.l. 70/2011, per “mitigare” gli effetti derivanti dall’accertamento esecutivo che ha anticipato drasticamente i tempi della riscossione. Tale sospensione non opera, tuttavia, con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

3) L’accertamento con adesione

Entro il termine di presentazione del ricorso, il contribuente può decidere di proporre istanza di accertamento con adesione. In caso di esito favorevole, il procedimento di adesione si conclude con la redazione dell’atto in cui sono indicati gli elementi e la motivazione dell’adesione, le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti. Il versamento di tali importi comporta il perfezionamento dell’adesione, e dovrà avvenire in unica soluzione (entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto) o a rate (la prima da versare entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto). Nella recente nota l’Agenzia ha chiarito che l’accertamento con adesione non ricade nella nuova normativa se non è preceduto da un atto di accertamento; infatti, è solo quest’ultimo ad assumere valenza di titolo esecutivo. Se l’accertamento con adesione si conclude positivamente con l’accordo tra amministrazione e contribuente, l’ufficio non procederà all’affidamento delle somme all’agente della riscossione.

4) La sospensiva giudiziale

Il contribuente che presenta l’istanza di sospensiva giudiziale chiede ai giudici che, in attesa di giudizio, venga sospeso il pagamento anticipato, richiesto al momento della proposizione del ricorso.
La novità introdotta dal Decreto Sviluppo è che la sospensione deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Tuttavia, il fatto che non sia stata prevista alcuna sanzione per i giudici che non rispettino il termine di 180 giorni, porta la conseguenza che probabilmente, visto che le commissioni tributarie impiegano in genere più tempo per decidere, molte istanze di sospensione saranno valutate quando ormai la sospensione automatica di 180 giorni sarà terminata e l’avviso di accertamento sarà ormai esecutivo.
In ogni caso la presentazione della sospensiva non blocca eventuali azioni cautelari – come fermi e ipoteche – da parte dell’Agente della Riscossione

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