L’imposta versata per una precedente rivalutazione di terreni e partecipazioni potrà essere recuperata al momento del nuovo versamento oppure chiesta a rimborso
Nuovi chiarimenti sullo spesometro da parte dell’Agenzia delle Entrate e prossimamente in arrivo un software per la compilazione della comunicazione
Tutte le linee guida dell’Agenzia per chiudere le liti fiscali pendenti fino a 20mila euro
La somme corrisposta a titolo di penale contrattuale, essendo inerente all’attività d’impresa, è deducibile in sede di determinazione del reddito d’impresa
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti sullo <b>spesometro</b> proposti da operatori professionali e associazioni di categoria, ponendo particolare attenzione ai criteri per <b>l'individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro</b>
I versamenti effettuati sui c/c intestati ad una persona, se non opportunamente giustificati in caso di verifica fiscale, possono essere legittimamente imputati al reddito imponibile dall’Agenzia, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa svolta dal contribuente.Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011
L’<b>imposta sostitutiva versata</b> in sede di una precedente <b>rivalutazione di terreni o partecipazioni</b> potrà essere <b>recuperata</b> al momento del nuovo versamento <b>oppure chiesta a rimborso</b>, questi alcuni dei chiarimenti forniti con Circolare del 24 ottobre 2011 n. 47/E in tema di rideterminazione del valore dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società detenute alla data del 1° luglio 2011, prevista dal DL 70/2011
Arrivano i codici tributo per il “superbollo” delle auto di grossa cilindrata
Secondo la Corte di Cassazione il professionista non risponde al cliente dei danni da interpretazione di un quadro normativo “confuso”