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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022

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RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI NEL 2011: AMMESSI DETRAZIONI E RIMBORSI

Rivalutazione di terreni e partecipazioni nel 2011: ammessi detrazioni e rimborsi

L’imposta versata per una precedente rivalutazione di terreni e partecipazioni potrà essere recuperata al momento del nuovo versamento oppure chiesta a rimborso

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Il contribuente che intende avvalersi nuovamente della rivalutazione di terreni e partecipazioni nel 2011 e che già in passato ha usufruito della stessa agevolazione, può detrarre le imposte già pagate in precedenza oppure chiederne il rimborso entro 48 mesi dal nuovo pagamento. Sarà, quindi, possibile sottrarre la somma dall’imposta dovuta in base alla nuova rivalutazione e non versare gli importi relativi a eventuali rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012). La precisazione è contenuta nella Circolare n. 47/E del 24.10.2011 dell’Agenzia delle Entrate che esamina le novità introdotte dal D.l. n. 70/2011 in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2011.

Allegato

Circolare n. 47E del 24.10.2011 dell'Agenzia delle Entrate

Tag: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022

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