L’art. 1 comma 30 della Legge di Bilancio 2025, ha dato attuazione all’auspicata stabilizzazione della rideterminazione dei valori di partecipazioni e terreni anno per anno con una tassazione del 18% in luogo dei molteplici provvedimenti di proroga della misura.
L’agevolazione è quella proposta dalla legge 448/2001 che consente: di sostituire al costo storico di determinati beni: partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola, il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” nella misura del 18%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.
Come già evidenziato, in precedenti articoli della stessa autrice[1], la stabilizzazione dei termini di rivalutazione favorisce le operazioni di riorganizzazione aziendale delle PMI, e quelle legate al passaggio generazionale delle imprese tipico del modello imprenditoriale italiano family business.
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1) Rivalutazione partecipazioni e terreni: l’articolo 1 comma 30 Legge di bilancio 2025
L’articolo 1 comma 30 della Legge Bilancio 2025 stabilizza la rivalutazione anno per anno di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio, a condizione che, entro il 30 novembre dello stesso anno, anche mediante versamento rateizzato in tre rate annuali, sia versata l’impostata sostitutiva nella misura del 18% calcolata sul valore risultante dalla perizia.
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2) Rivalutazione partecipazioni e terreni: il perimetro soggettivo
L’articolo 1 comma 30 non apporta modifiche riguardo i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione:
- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
Restano invece sempre esclusi i titolari di reddito d’impresa.
Il regime consente a detti soggetti di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR.
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3) Rivalutazione partecipazioni e terreni: rideterminazione del valore delle partecipazioni
Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere:
- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e no;
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone)
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Per avvalersi della rivalutazione anno per anno, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
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4) Rivalutazione partecipazioni e terreni: calcolo dell’imposta sostitutiva
L’’imposta sostitutiva è commisurata nella misura del 18%:
- sull’intero valore della perizia, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate;
- sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente, ovvero con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente, per quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
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5) Rivalutazione partecipazioni e terreni: riepilogo
Scadenza | Attività e adempimenti |
| Stesura della perizia giurata Sono professioni abilitati: a. per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti; b. per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
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Versare l’imposta sostitutiva nella misura del 18%, utilizzando il modello F24, indicando:
- l’anno di riferimento;
- codice tributo 8055 per le partecipazioni;
- il codice tributo 8056 per i terreni.
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Dichiarazione dei redditi (Modello 20XX) relativa all’anno 20XX, anno in cui si effettua la rivalutazione. | Compilazione del quadro RT |
[1] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15667-rivalutazione-partecipazioni-e-terreni-confermata-proroga-al-3011.html