La legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La norma introduce nell'articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020 c.d. decreto di agosto, un nuovo comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Ricordiamo che una particolarità di questa rivalutazione è la possibilità di rivalutare ciascun bene e non necessariamente l’intera categoria omogenea.
La norma prevede che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di tre rate. La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Ricordiamo che la Rivalutazione prevista dal decreto di agosto, prevista al momento solo per il 2020, si affianca a quella prevista dalla legge di Bilancio 2020 che l’articolo 12-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato consentendo di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio nel 2020-2021-2022, con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
Lo stesso decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto per le imprese e agli enti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 senza pagamento di imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
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