A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C) si segnala che, trovano applicazione le novità introdotte dalla DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato dalla decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).
Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce; quel che cambia è che non sono più previste le soglie di protezione. Ricordiamo, infatti, che le soglie di protezione, poste di norma a 35.000 euro, erano state pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce. Sotto tali soglie (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro) l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore.
Dal 1° luglio 2021, invece, viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):
In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss, al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.
Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui: