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GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2022

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GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2022

Gli aspetti fiscali del commercio elettronico 2022

Commercio elettronico: novità 2022- normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C) si segnala che, trovano applicazione le novità introdotte dalla DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato dalla decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).

Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce; quel che cambia è che non sono più previste le soglie di protezione. Ricordiamo, infatti, che le soglie di protezione, poste di norma a 35.000 euro, erano state pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce. Sotto tali soglie (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro) l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore.

Dal 1° luglio 2021, invece, viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.

In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss, al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

Sempre dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante apposito decreto legislativo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati:

  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, 
  • ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:

  • se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

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