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REVOCA RIVALUTAZIONE: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO IL 28.11

Revoca rivalutazione: dichiarazione integrativa entro il 28.11

Le conseguenze della revoca della rivalutazione o riallineamento secondo le regole del Provvedimento ADE del 29.09. Integrativa entro il 28.11

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Entro il 28 novembre occorre presentare la dichiarazione integrativa utile alla revoca dei regimi di rivalutazione o riallineamento esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento n 370046 del 29 settembre delle Entrate con le relative regole.

In particolare, il provvedimento definisce le modalità per la restituzione dell’imposta sostitutiva assolta per le imprese che, a norma dell’art 1 commi 624 e 624-bis della L. 234/2021, revocano gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020 ai sensi dell’art.110 del DL 104/2020.

Il provvedimento con l'art 7 prevede che al fine di esercitare la revoca dei regimi nella dichiarazione integrativa i soggetti interessati indicano: 

a) in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti alle attività di cui al precedente articolo 4, comma 1, risultanti dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;

b) in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare a imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta; 

c) l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca dei regimi rispetto a quella effettivamente versata, da indicare nella colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX;

d) nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi, ove esistenti; 

e) nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca. 

Attenzione al fatto che le previsioni della lettera e) trovano applicazione anche nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano proceduto ad eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione civilistica secondo quanto previsto dal comma 624-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. 

Nella dichiarazione integrativa, i soggetti interessati chiedono, per l’intero, alternativamente il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 del credito di cui alla lettera c) del precedente comma 2, compilando gli appositi campi della sezione I del quadro RX. 

Il credito può essere trasferito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2018. 

I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.

A norma dell'art 5 dello stesso provvedimento, la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento, esercitate con le modalità indicate rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto. 

Le singole attività, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze nonché ai fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto che avevano anteriormente all’adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento. 

Il provvedimento, in relazione al periodo d’imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato deve effettuare, nella dichiarazione integrativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività in sede di rivalutazione o di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa. 

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29.09.2022 n. 370046

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