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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024

Liti pendenti, sì dalla Corte di Cassazione sulla chiusura delle controversie all’01.05.2011

Secondo la Corte di Cassazione non è in contrasto con le norme comunitarie la chiusura delle liti pendenti entro 20.000 euro. Questo in quanto la chiusura non comporta una rinuncia dell'Amministrazione Finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente. Si ricorda, tuttavia, che in passato la Corte di Giustizia UE ha bocciato i condoni Iva del 2002, con estensione anche alla chiusura delle liti pendenti.

Fatture gonfiate: si configura il reato di dichiarazione fraudolenta – Sent. Cass. 30250/2011

La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 30250 del 29 luglio 2011 ha ribadito che il reato di dichiarazione fraudolenta si configura sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia nell’ipotesi di inesistenza relativa, che nell’ipotesi di sovrafatturazione qualitativa. L’ordinamento penale contrasta infatti ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e quanto riportato nei documenti contabili.

Liti pendenti: ecco il modello per chiuderle

Il modello per la chiusura delle liti pendenti è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 13 settembre 2011. L’istanza dovrà essere inviata telematicamente entro il 2 aprile 2012. Il pagamento delle somme dovute, invece, dovrà essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, utilizzando il “Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione. In una prossima nota, l’Agenzia comunicherà la data a partire dalla quale sarà possibile iniziare ad inviare il modello.

Accertamento valido anche senza atti di riferimento allegati - Corte di Cassazione sentenza n. 5082 del 2 Marzo 2011

L’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dello Statuto del Contribuente deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per integrare le ragioni che, secondo la stessa fondano l’atto impositivo, mettendo a conoscenza il cittadino delle cause e dando modo di approntare la propria difesa . Tale obbligo è però da considerarsi limitato ai soli atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’Amministrazione quando esse non siano già conosciute dal contribuente. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011

Il decreto ingiuntivo è esecutivo nei confronti dei soci   se non impugnato dalla società - Corte di Cassazione , sent. n. 6734 del 24 Marzo 2011

SE UNA SNC NON IMPUGNA IL DECRETO INGIUNTIVO, LO STESSO ATTO DIVENTA DEFINITIVO NEI CONFRONTI DEI SOCI CHE NON ABBIANO FATTO OPPOSIZIONE. INOLTRE, I SOCI STESSI NON POTRANNO NEMMENO RIVENDICARE LA PRESCRIZIONE PRECEDENTEMENTE MATURATA NEL TENTATIVO DI EVITARE IL VERSAMENTO.

Accesso nella residenza-studio del commercialista  solo con  autorizzazione - Corte di Cassazione, sent. n. 6908 del 25 Marzo 2011

E’ nullo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società contribuente fondato sulla documentazione acquisita presso l’abitazione-studio del commercialista, sua residenza anagrafica, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Documentazione perduta in un incendio: superamento dei limiti di prova nella ricostruzione della  contabilità.- Corte di Cassazione  sent. n. 5182/2011

La Corte di Cassazione ribadisce che nel caso di perdita incolpevole di documentazione (come nel caso di un incendio) dalla quale possa derivare una circostanza favorevole alla difesa del contribuente in caso di accertamento , lo stesso non è esonerato dall'onere della prova. In detti casi però si possono superare le ordinarie limitazioni di prova per la ricostruzione delle scritture contabili.

Il dimezzamento dei termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo non è automatico – Corte  di Cassazione ord. n. 6514 del 22 Marzo 2011

Si rimette in discussione l’automatico dimezzamento del termine di costituzione per l’opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, principio già stabilito nella pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 19246 del 2010. La terza sezione civile della Cassazione afferma che tale soluzione potrebbe portare a violare il principio di giusto processo e con l'ordinanza n. 6514/2011 del 22 marzo 2011 ripropone la causa alle Sezioni Unite.

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