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Finanziaria 2011: sulla detrazione del 55% la partita è aperta

Nella Legge di Stabilità alla Camera si valuta la proroga della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica

Risparmio Energetico e detrazione del 55%: Cosa si intende per “data di fine lavori”?

Cosa si intende per data di fine lavori, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea

La detrazione del 55% è cumulabile con altri incentivi analoghi?

E' possibile cumulare la detrazione del 55% con altri incentivi previsti per i medesimi interventi di riqualificazione energetica dalla comunità europea, dalla propria regione, la propria provincia o il proprio comune

Lavori di risparmio energetico iniziati nel 2011 e non ancora terminati nel 2011, è ancora possibile la detrazione?

Lavori di risparmio energetico iniziati nel 2011 non ancora terminati nel 2012 possibilità di usufruire della detrazione del 55%

Risparmio energetico: agevolazione per gli interventi pagati fino al 31 dicembre 2010

Sì alla detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico entro il 31 dicembre 2010

Risparmio energetico: detrazione garantita per i lavori che continuano nel 2011

L’Enea conferma la detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 sui lavori di risparmio energetico che proseguono nel 2011

Guida al risparmio energetico: on line tutti gli aggiornamenti

On line la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” con tutti gli aggiornamenti

Energia pulita: Agevolazioni dal Fisco per l'utilizzo di impianti per uso personale

Tariffa omnicomprensiva agevolata per le persone fisiche e gli enti non commerciali che immettono in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e non autoconsumata, utilizzata per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione

La Manovra 2010 conferma la ritenuta del 10% sui bonifici per la detrazione del 36% e 55%

Ritenuta di acconto del 10%: dopo il provvedimento attuativo delle Entrate del 30.06.2010, anche l’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 40/E del 28 luglio 2010,fornisce alcuni chiarimenti in merito a: la base imponibile su cui applicare la ritenuta, l’applicazione della ritenuta a somme già assoggettate a ritenuta da parte del soggetto ordinante il bonifico (es: condomìni), bonifici eseguiti in favore di soggetti aventi regimi fiscali agevolati che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva (es: nuove iniziative produttive).

FISCO

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