Ritenuta di acconto del 10%: dopo il provvedimento attuativo delle Entrate del 30.06.2010, anche l’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 40/E del 28 luglio 2010,fornisce alcuni chiarimenti in merito a: la base imponibile su cui applicare la ritenuta, l’applicazione della ritenuta a somme già assoggettate a ritenuta da parte del soggetto ordinante il bonifico (es: condomìni), bonifici eseguiti in favore di soggetti aventi regimi fiscali agevolati che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva (es: nuove iniziative produttive).
Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 Luglio 2010 n. 40 vengono forniti chiarimenti sulle regole per la ritenuta del 10 per cento (10%), a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, ovvero sui bonifici per 36% e 55%.
Dal 1° Luglio viene operata la ritenuta del 10%, da parte di Banche e Poste, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione 36%) e riqualificazione energetica (detrazione 55%).
Agenzia delle Entrate - Circolare del 18 Giugno 2010 n. 35<br>L’addizionale dell’imposta sul reddito delle società per le imprese operanti nel settore energetico
L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 3/E del 26.01.2010, ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% oppure di altri incentivi eventualmente previsti.
L’obbligo di operare la ritenuta del 10%
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 27 Maggio 2010 n. 44