Cedere un immobile situato all’estero: quali imposte?
La crescente frequenza con la quale soggetti italiani – imprese e privati – acquistano immobili all’estero ci suggerisce l’esame della normativa a cui sono sottoposti detti immobili nel caso di trasferimento anche alla luce delle recenti modifiche normative.
Cedere un immobile situato all’estero: quali imposte?
La crescente frequenza con la quale soggetti italiani – imprese e privati – acquistano immobili all’estero ci suggerisce l’esame della normativa a cui sono sottoposti detti immobili nel caso di trasferimento anche alla luce delle recenti modifiche normative.
Il valore di mercato determinato in via definitiva (anche in sede di adesione piuttosto che di conciliazione) ai fini dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come presunzione qualificata, dotata dei requisiti di gravità e precisione, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia in capo al venditore per determinare la plusvalenza realizzata;
Corte di Cassazione con sentenza n. 12462 del 4 giugno 2014
Il valore di mercato determinato in via definitiva (anche in sede di adesione piuttosto che di conciliazione) ai fini dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come presunzione qualificata, dotata dei requisiti di gravità e precisione, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia in capo al venditore per determinare la plusvalenza realizzata;
Corte di Cassazione con sentenza n. 12462 del 4 giugno 2014
La Cassazione ha più volte affermato che in tema di accertamento del reddito d'impresa (ma il discorso vale anche per i redditi diversi ex art. 67 del TUIR) il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'amministrazione finanziaria come dato idoneo ad accertare una plusvalenza patrimoniale, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.
La Cassazione ha più volte affermato che in tema di accertamento del reddito d'impresa (ma il discorso vale anche per i redditi diversi ex art. 67 del TUIR) il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'amministrazione finanziaria come dato idoneo ad accertare una plusvalenza patrimoniale, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.
Per le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma del 2009 resta valida l'esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto di un immobile sostitutivo di quello distrutto
Per le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma del 2009 resta valida l'esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto di un immobile sostitutivo di quello distrutto
Nel caso di pagamenti successivi rispetto all'atto di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento è assolto se vengono forniti in atto gli elementi utili alla identificazione di quanto dovuto a saldo
Nel caso di pagamenti successivi rispetto all'atto di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento è assolto se vengono forniti in atto gli elementi utili alla identificazione di quanto dovuto a saldo
Chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del "prezzo-valore" per la determinazione della
base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto; Risoluzione del 20.05.2014 n. 53
Chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del "prezzo-valore" per la determinazione della
base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto; Risoluzione del 20.05.2014 n. 53