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RINUNCIA ALL'EREDITÀ VS TRASFERIMENTO DI IMMOBILE: PREZZO-VALORE APPLICABILE

2 minuti, Redazione , 27/11/2019

Rinuncia all'eredità vs trasferimento di immobile: prezzo-valore applicabile

E' applicabile il regime di tassazione del prezzo-valore al trasferimento di un immobile da parte di un fratello, quale corrispettivo per la rinuncia all'eredità da parte della sorella

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all'eredità è applicabile il regime di tassazione del prezzo-valore, a condizione che le parti indichino nell'atto il corrispettivo pattuito.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 25.11.2019 n. 494, presentato da un notaio, al quale due fratelli (sorella e fratello) si sono rivolti per stipulare un atto con il quale la sorella accetta di rinunciare all’eredità della madre a favore del fratello verso corrispettivo rappresentato dal trasferimento della piena proprietà di un appartamento oggetto dell’eredità stessa.
Pertanto, deve considerarsi unica erede la figlia con obbligo a carico della stessadi trasferimento dell'intero immobile quale corrispettivo della rinuncia all'eredità daparte del fratello.

Nella fattispecie proposta secondo quanto affermato dall'Agenzia, sussistono gli elementi "strutturali" per l'applicazione del meccanismo del prezzo-valore (di cui al comma 497, art.1 della legge n. 266/2005 in quanto si tratta:

  • di cessione a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
  • di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
  • di richiesta avanzata dall'acquirente all'atto della cessione.

Ricordiamo che il sistema del prezzo-valore comporta l’applicazione delle imposte sul valore catastale, ovvero per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR 131/86, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto, ovvero il regime del cosiddetto “prezzo-valore” consente di effettuare il calcolo dell’imponibile sul valore catastale dell’immobile.

Un esempio di calcolo:
Ipotizziamo che l'immobile abitativo oggetto dell'istanza, non avente i requisiti prima casa, abbia una rendita catastale di € 500,00 e che il corrispettivo pattuito sia di € 130.000. Vediamo come vengono determinate le imposte dovute:

Imposta di registro pari al 9%

Valore catastale calcolato
Il valore catastale dei fabbricati a uso abitativo (diversi dalla “prima casa”) si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 120
63.000,00
Imposta di Registro (9%)
€ 5.670,00
Imposta Ipotecaria
€ 50,00
Imposta Catastale
€ 50,00
TOTALE IMPOSTE
€ 5.770,00

Come si può notare l'applicazione del regime di tassazione del prezzo-valore risulta essere più vantaggioso, in quanto la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro è pari a € 63.000,00 anziché € 130.000,00.

Allegato

Interpello Agenzia delle Entrate del 25.11.2019 n. 494

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI EREDITÀ E SUCCESSIONE 2025 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2025

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