La “remissione in bonis” è ammessa se il contribuente ha manifestato un comportamento coerente con il regime opzionale della cedolare secca, omettendo la sola presentazione del “modello 69” nei termini.
Chiarimenti in merito ai rapporti intercorrenti tra la disciplina della Cedolare Secca e l'istituto della remissione in bonis; Circolare del 20.12.2012 n. 47
E’ già tempo di ravvedimento per i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’acconto di novembre entro il termine
Entro il 31 dicembre è ancora possibile presentare comunicazioni e formalità omesse per fruire di regimi agevolativi, pagando una sanzione di 258 euro
Sanabili con la remissione in bonis le irregolarità su adempimenti la cui prima dichiarazione è successiva al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto 16/2012 sulle semplificazioni fiscali
Il contribuente che ricorre alla “remissione in bonis” deve eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
La regolarizzazione di violazioni e omissioni l'opzaione su benefici e agevolarioni illustrata nella relazione al DL 16/2012
La sanzione per la remissione in bonis è fissa e non può essere compensata