No. La Circolare n. 38/E/2012 precisa che il versamento della sanzione in misura pari a € 258 utile ai fini del perfezionamento della “remissione in bonis” contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, non può essere oggetto di ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
La sanzione, inoltre, deve essere versata tramite modello F24 senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Il codice tributo per il versamento è “8114” e come “Anno di riferimento” va indicato l’anno per il quale si effettua il versamento.
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