Entra in vigore domani il decreto legislativo che introduce la cedolare secca sugli affitti
È emendabile la dichiarazione dei redditi di una Spa sulla base di una nuova approvazione di bilancio dovuta all'intervento della CONSOB. Per il principio del rispetto della capacità contributiva, la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del DPR n. 600 dei 1973, è emendabile e ritrattabile senza limiti temporali e le maggiori imposte ingiustamente versate possono quindi venire richieste in rimborso o riportate come perdite e compensate nell'anno successivo.
L’utilizzo di un mutuo o di una finanziaria non cambia la detrazione 55% e 36%
Scade il 6 giugno la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e l'opzione per l'applicazione della cedolare secca sugli affitti. <p><a href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/7193-Cedolare-secca-sugli-affitti:-Calcola-la-convenienza-per-il-2011.html">Acquista subito il foglio di calcolo e Calcola la convenienza del nuovo regime</a><br /> </p>
Istituiti nuovi codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta
Istituiti i codici tributo per pagare mediante il Mod. F24 la cedolare secca del 20% sulle locazioni di abitazioni che si trovano in provincia dell’Aquila
Con il Regolamento n. 282/2011 il legislatore Ue chiarisce alcune disposizioni contenute nella norma guida della disciplina comunitaria in materia di Iva, la direttiva 2006/112 CE
In vista della prossima scadenza delle imposte del 18 aprile 2011, prima di poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, chi ha cartelle esattoriali scadute sopra i € 1.500 dovrà estinguere il debito iscritto a ruolo
L’accertamento fondato sulle indagini bancarie fatte dal fisco decade se in giudizio è stata dichiarata la nullità di un primo atto impositivo basato sugli stessi dati. Si ribadisce cioè il principio del “ne bis in idem” prevedendo che se due giudizi hanno ad oggetto lo stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il punto accertato e risolto non può più essere esaminato in altri giudizi. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4383 del 23 Febbraio 2011.