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DICHIARAZIONE EMENDABILE IN BASE AL NUOVO BILANCIO - CORTE DI CASSAZIONE , SEZ. TRIBUTARIA – SENTENZA N. 4776/2011

Dichiarazione emendabile in base al nuovo bilancio - Corte di Cassazione , sez. Tributaria – sentenza n. 4776/2011

È emendabile la dichiarazione dei redditi di una Spa sulla base di una nuova approvazione di bilancio dovuta all'intervento della CONSOB. Per il principio del rispetto della capacità contributiva, la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del DPR n. 600 dei 1973, è emendabile e ritrattabile senza limiti temporali e le maggiori imposte ingiustamente versate possono quindi venire richieste in rimborso o riportate come perdite e compensate nell'anno successivo.

Ascolta la versione audio dell'articolo
IL CASO
La vicenda giunta al vaglio della Suprema Corte parte dal bilancio di una S.p.A., nel quale la società aveva esposto un grande utile.
La deliberazione veniva impugnata dalla CONSOB con la conseguente riapprovazione del bilancio nel quale, adesso, si esponevano forti perdite: questo aveva comportato la rettifica della dichiarazione dei redditi con utilizzo del credito d’imposta ottenuto, nell’anno successivo mai. Ll'Amministrazione Finanziaria non prendeva in considerazione le dichiarazioni di rettifica ed emetteva cartella di pagamento.
La società dunque presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che lo accoglieva.
Contro questa decisione, L’Agenzia dell’Entrate ricorreva davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che accoglieva rilevando che secondo la normativa all'epoca vigente non fosse consentito emendare errori nelle dichiarazioni dei redditi, ma soltanto di richiedere eventualmente il rimborso di quanto versato in eccedenza, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la società propone ricorso in cassazione con due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso anche nel merito accordando il rimborso dell'imposta richiesto.

1) Commento alla Sentenza della Cassazione n. 4776/2011

PER UN COMMENTO DETTAGLIATO E IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA CLICCA SUL SEGUENTE LINK:
Dichiarazione emendabile in base al nuovo bilancio - Sent. Cass. n. 4776 del 28 Febbraio 2011
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