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L’ARBITRO ASSICURATIVO (AAS): COS’È E COME FUNZIONA LA NUOVA TUTELA PER I CONSUMATORI

L’Arbitro Assicurativo (AAS): cos’è e come funziona la nuova tutela per i consumatori

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS): requisiti, limiti di valore, soggetti ammessi e procedura per il ricorso stragiudiziale

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L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa, istituito dal Decreto Interministeriale n. 215/2024 e operativo dal 15 gennaio 2026.

Consente a cittadini e imprese di risolvere i contenziosi con compagnie e intermediari senza ricorrere al giudice, con procedure rapide, costi contenuti e senza obbligo di assistenza professionale.

Il ricorso all’AAS prevede un contributo di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento anche parziale della domanda.

Hai un problema con la tua assicurazione? 
Scopri subito se puoi presentare un ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS). Con il test di ammissibilità AAS di Fiscoetasse verifichi in pochi minuti se la tua controversia assicurativa è trattabile.
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1) Presupposti per il ricorso all’AAS e controversie ammissibili ed escluse

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS) è ammesso quando un soggetto legittimato (contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato) ritiene lesi i propri diritti nell’ambito di un contratto di assicurazione già perfezionato.

È inoltre necessario che la controversia non sia stata già sottoposta all’autorità giudiziaria né avviata tramite procedure di mediazione o negoziazione assistita e che la sua definizione non richieda l’assunzione di prove testimoniali o lo svolgimento di perizie tecniche.

In linea generale, il ricorso può riguardare:

  • il mancato pagamento di indennizzi o risarcimenti,
  • l’applicazione di clausole contrattuali 
  • oppure comportamenti dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario ritenuti non conformi alle regole che disciplinano la distribuzione e la gestione delle polizze.

Sono invece escluse dalla competenza dell’AAS le controversie relative:

  • ai sinistri stradali rientranti nell’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ad esempio veicoli non identificati, non assicurati o rubati);
  • al Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia;
  • alle fattispecie di competenza della CONSAP (quali la condotta dei periti assicurativi o i sinistri stradali verificatisi all’estero);
  • alle polizze a copertura dei cosiddetti “grandi rischi”, tipiche dei settori industriale, navale o aeronautico.

Rientrano nella competenza dell’AAS, entro specifici limiti di valore, le richieste di pagamento di somme di denaro fino a:

  • 300.000 euro per polizze vita che prevedono la prestazione esclusivamente in caso di morte;
  • 150.000 euro per altre polizze vita;
  • 25.000 euro per polizze danni (ad esempio casa, salute, viaggi);
  • 2.500 euro nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.

Sono inoltre ammissibili le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dal contratto assicurativo, nonché la verifica dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dell’intermediario, delle regole di correttezza, diligenza, informazione e trasparenza previste dalla normativa di settore.

Per le richieste di importo superiore ai limiti indicati non è consentito il ricorso all’AAS.

Il tuo caso rientra tra le controversie ammissibili all’AAS?
Prima di avviare il ricorso assicurativo, utilizza il tool "Ricorso assicurativo AAS | Test verifica ammissibilità" e controlla se possiedi tutti i requisiti previsti dalla normativa.
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2) Il Reclamo come condizione del ricorso all'AAS

Prima di ricorrere all'AAS è necessario che l'interessato effettui un tentativo di risoluzione direttamente con l'impresa o l'intermediario assicurativo, attraverso un reclamo. Il reclamo deve riguardare fatti che non siano accaduti più di tre anni prima della presentazione del reclamo stesso.

Il reclamante deve poi attendere almeno 45 giorni per consentire all'assicuratore di fornire una risposta; se tale risposta non perviene oppure è giudicata insoddisfacente dal reclamante, sarà possibile inoltrare il ricorso all'AAS; tuttavia non deve trascorrere più di un anno fra la data di presentazione del reclamo e la data di presentazione del ricorso.

Prima di presentare il ricorso, verifica se è ammissibile. 
Con il test AAS di Fiscoetasse puoi controllare rapidamente se la tua richiesta soddisfa tutti i requisiti, prima di accedere al Portale ufficiale e pagare il contributo. Scopri subito se puoi presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo

3) Procedura di ricorso all’AAS

La presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS) avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale AAS, accedendo all’area “Presentare un ricorso” previa autenticazione con SPID o CIE. Nel ricorso devono essere esposti in modo chiaro e circostanziato i fatti contestati, allegando la documentazione utile a dimostrare le proprie pretese.

È necessario allegare:

  • copia del reclamo preventivamente inviato all’impresa o all’intermediario, con prova dell’invio;
  • copia dell’eventuale risposta ricevuta;
  • ricevuta del pagamento del contributo di 20 euro, da versare tramite PagoPA sul Portale AAS;
  • copia del documento di identità del ricorrente;
  • eventuale procura e documento di identità del procuratore, se il ricorso è presentato per conto di terzi.

Non devono essere allegati documenti contenenti dati sanitari né informazioni relative a condanne penali o reati.

Qualora la documentazione risulti incompleta o illeggibile, il ricorrente è invitato a integrarla entro 10 giorni. L’impresa o l’intermediario possono presentare le proprie controdeduzioni entro 40 giorni dalla ricezione del ricorso; in tal caso il ricorrente dispone di 20 giorni per replicare, cui possono seguire ulteriori 20 giorni per la controreplica della controparte.

L’AAS comunica l’esito del ricorso entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, termine prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori 90 giorni nei casi di particolare complessità. La durata complessiva della procedura è quindi pari a circa 130 giorni nei casi ordinari e può arrivare fino a 270 giorni in quelli più complessi.

Il Collegio decide secondo diritto o, in specifiche ipotesi (ad esempio RC Auto o su richiesta delle parti), secondo equità. In caso di accoglimento, anche parziale, l’impresa o l’intermediario devono dare esecuzione alla decisione entro 30 giorni e rimborsare al ricorrente il contributo versato. Il Collegio può inoltre formulare una proposta conciliativa o dichiarare la necessità di accertamenti istruttori, ipotesi in cui non procede alla decisione nel merito.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, tra l’altro, in caso di incompetenza per materia o valore, mancato reclamo preventivo, omesso pagamento del contributo, pendenza di altra procedura sulla stessa questione o documentazione incompleta non regolarizzata.

Vuoi sapere se puoi ottenere tutela dall’Arbitro Assicurativo senza andare in tribunale?
Utilizza il "Ricorso assicurativo AAS | Test verifica ammissibilità"  lo strumento pratico per capire subito se la tua controversia con l’assicurazione può essere risolta in via alternativa.
Fonte immagine: ChatGPT
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