il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a sollevare questioni applicative per datori di lavoro e consulenti agenzia ha fornito nell'interpello 54 del 27 febbraio un ulteriore chiarimento riguardante un caso in cui in cui la gestione formale del rapporto era affidata come "Employer of record "a società appartenenti allo stesso gruppo, mentre l’attività veniva resa in favore di imprese utilizzatrici tra loro non collegate.
Si ricorda che disciplina agevolativa aggiornata è contenuta nell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha ridefinito in modo organico le condizioni di accesso al beneficio fiscale per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La norma prevede, al ricorrere di specifici requisiti, la tassazione del 50% dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro.
Tra i presupposti principali figura l’obbligo di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Tuttavia, il legislatore ha introdotto un meccanismo rafforzato qualora il lavoratore, rientrando in Italia, presti l’attività in favore dello stesso soggetto presso cui era impiegato all’estero oppure di un soggetto appartenente al medesimo gruppo. In tali ipotesi, il periodo minimo di permanenza all’estero è elevato a sei o sette periodi d’imposta.
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1) Il caso
Il caso esaminato riguarda un lavoratore rientrato in Italia nel corso del 2025 dopo un periodo di residenza fiscale all’estero protrattosi per tre annualità. Durante la permanenza all’estero, l’attività lavorativa era stata svolta in favore di una società estera, sulla base di un contratto formalmente stipulato con una società svizzera operante come employer of record.
Successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, il lavoratore ha iniziato a prestare attività nel territorio dello Stato in favore di una diversa società estera. Anche in questo caso, il rapporto contrattuale è stato formalizzato con un employer of record italiano, appartenente allo stesso gruppo della precedente società svizzera.
Un elemento centrale sottolineato dall'istante è il fatto che le società utilizzatrici estere, per le quali l’attività è stata resa prima e dopo il rientro in Italia, non risultano tra loro collegate né riconducibili a un comune controllo e hanno funzioni prevalentemente amministrative e di gestione del payroll, senza esercitare poteri direttivi o decisionali sulla prestazione.
Il dubbio interpretativo nasce per l’individuazione del corretto periodo minimo di residenza estera richiesto per accedere al nuovo regime, sulla base della continuità tra employer of record titolari del contratto di lavoro appartenenti al medesimo gruppo e se, in caso di “continuità” rilevante, sia applicabile il requisito rafforzato di sei o sette periodi d’imposta, oppure il requisito ordinario dei tre periodi.
Infatti la norma stabilisce che il periodo minimo di permanenza all’estero è elevato quando l’attività in Italia è svolta in favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo. Ai fini dell’individuazione del gruppo, il comma 2 dell’articolo 5 richiama l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, considerando rilevanti i rapporti di controllo diretto o indiretto, nonché le situazioni di comune controllo.
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2) La risposta dell'Agenzia
Nella risposta l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto determinante la continuità soggettiva tra i datori di lavoro formali, ossia tra le società employer of record appartenenti al medesimo gruppo.
Secondo l’interpretazione fornita, ai fini della verifica del requisito di permanenza minima all’estero, occorre valutare se, al rientro in Italia, il lavoratore continui a operare per lo stesso datore di lavoro, inteso come medesima società o altra società riconducibile allo stesso gruppo, come definito dalla normativa civilistica. L’analisi deve essere condotta con riferimento alla situazione esistente nel periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza o, comunque, fino alla data del rientro.
Nel caso concreto, pur in presenza di società utilizzatrici differenti e non collegate tra loro, il rapporto contrattuale è stato gestito prima e dopo il rientro da società EoR appartenenti allo stesso gruppo societario. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a integrare l’ipotesi di continuità rilevante prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
Di conseguenza, la mera diversità delle imprese presso cui la prestazione è resa in concreto non assume rilievo ai fini dell’individuazione del periodo minimo di residenza estera. Ciò che rileva è la coincidenza, o l’appartenenza al medesimo gruppo, del soggetto datore di lavoro formale.
Alla luce di tale ricostruzione, il requisito minimo di permanenza all’estero è stato individuato in sei periodi d’imposta, non risultando applicabile il requisito ordinario di tre anni. L’interpretazione valorizza il dato letterale e sistematico della norma, che collega l’innalzamento del periodo minimo alla continuità con il medesimo datore o gruppo, senza distinguere tra datore sostanziale e datore formale.
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