L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 55/2026, interviene sul recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni riqualificate come “procacciamento d’affari”.
Il chiarimento è rilevante soprattutto per chi applica il regime di cassa e deve gestire certificazioni uniche errate o tardive.
Nel caso di specie, la società ALFA sas e il socio accomandatario [...] chiedono come recuperare le ritenute che la BETA, società cliente, ha recentemente certificato per l'esercizio solare 2022.
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1) Il caso: riqualificazione dei compensi e ritenute omesse
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di finanza relativa al periodo d’imposta 2022 che ha riqualificato i servizi inizialmente inquadrati come “consulenza e ricerca di mercato” poi definiti “procacciamento d’affari”, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973.
La società cliente ha quindi:
- versato le ritenute d’acconto non operate,
- pagato sanzioni e interessi,
- emesso le relative Certificazioni Uniche.
Tuttavia, si è generata una duplicazione d’imposta, poiché i percettori avevano già dichiarato i compensi e versato le imposte dovute.
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2) Il principio chiarito dall’Agenzia: conta il momento della percezione
L’Agenzia ricorda un punto fondamentale: la Certificazione Unica deve fotografare i compensi percepiti nell’anno solare di riferimento, non quelli di competenza.
Come precisato, le ritenute devono essere operate e versate nel medesimo periodo in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito.
Di conseguenza:
- se la CU include provvigioni pagate nel 2023 ma riferite al 2022,
- occorre procedere alla rettifica delle certificazioni.
Il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito è centrale per evitare errori nella gestione del credito.
3) Come recuperare le ritenute: la procedura operativa
L'agenzia evidenzia che ferma la necessaria rettifica delle certificazioni emesse senza considerare che la CU fotografa il periodo ''in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito'' una volta ricevute le ''nuove'' CU per gli esercizi solari 2022 e 2023, la società istante potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni integrative ultrannuali.
Le ritenute certificate saranno, quindi, attribuite proquota ai soci presentando i modelli Redditi SP integrativi per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
Allo scopo di far emergere i crediti corrispondenti alla maggiore imposta versata, i soci dovranno poi presentare i rispettivi modelli Redditi PF per gli stessi periodi d'imposta.
Resta inteso che, trattandosi di crediti che emergono da dichiarazioni c.d. ''ultrannuali'', gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione solo nel 2027.
L'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, infatti, che «L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. [...].»
Più in particolare l'istante impresa in contabilità semplificata dovrà riportare le ritenute certificate dalla società cliente nella colonna 2 del rigo RN2 delle dichiarazioni ultrannuali per i periodi d'imposta 2022 e 2023, ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
Ciascun socio provvederà poi a riportare le ritenute in parola nei quadri RH dei modelli Redditi PF integrativi da presentare per gli stessi periodi d'imposta e potrà utilizzare il relativo credito come precisato dal citato articolo 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 «[...] per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
I crediti emersi dai modelli Redditi PF relativi ai periodi 2022 e 2023 dovranno essere, altresì, riportati «[...] nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa» ed «è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.».
Per meglio chiarire, ipotizzando che i modelli Redditi PF per i periodi 2022 e 2023 siano presentati nell'anno in corso (2026), il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d'imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l'''imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione'' (si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026).