Aiuti a imprese e lavoratori per Uragano Harry: il testo del decreto legge
Tutte le sospensioni, agevolazioni fiscali- contributive, indennità del DL 25/2026 per imprese e lavoratori nelle aree colpite dalle alluvioni 2026 in Calabria, Sardegna, Sicilia
Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 25 del
27/02/2026
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Il Decreto-Legge n. 25 2026 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27.2.2026 introduce un pacchetto articolato di misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori subordinati e autonomi colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana.
Le disposizioni comprendono sospensioni di termini per i versamenti fiscali, integrazioni salariali, agevolazioni contributive e bonus di sostegno al reddito.
Di seguito l’analisi delle novità . Va tenuto conto che per alcune misure occorre attendere i provvedimenti delle Regioni mentre per gli aiuti diretti a carico dell'INPS verranno emanate le istruzioni operative dell'istituto.
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1) Sospensione di versamenti e adempimenti tributari e contributivi
L’articolo 2 del DL 25/2026 disciplina la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili situati nei comuni interessati dagli eventi, purché tali immobili risultino:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità;
- danneggiati con richiesta di verifica di agibilità cui sia seguito provvedimento di sgombero.
L’individuazione dei soggetti beneficiari è demandata a ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate.
Periodo di sospensione
Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, con esclusione dei dazi doganali e delle accise.
La sospensione riguarda:
- versamenti tributari;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL;
- ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- addizionali regionale e comunale IRPEF operate dai sostituti d’imposta;
- somme derivanti da cartelle di pagamento e atti di riscossione.
È prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari e degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli posti a carico di consulenti e CAF operanti nei medesimi immobili, anche per clienti non localizzati nei territori colpiti.
Ripresa dei pagamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere eseguiti entro la medesima data.
Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
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2) Integrazione salariale straordinaria per lavoratori subordinati fino al 30.4
L’articolo 5 del DL 25/2026 introduce una specifica integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, che:
- risiedevano o lavoravano nei territori interessati;
- siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici.
Il trattamento è riconosciuto dall’INPS entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e con importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Durata massima:
- Fino a 90 giornate per sospensione dell’attività lavorativa dell'impresa
- Fino a 15 giornate per impossibilità di recarsi al lavoro.
ATTENZIONE per i lavoratori agricoli prevista l'equiparazione delle giornate ai fini della disoccupazione agricola.
L’impossibilità deve essere collegata a provvedimenti normativi o amministrativi, inagibilità dell’abitazione, impraticabilità delle vie di comunicazione o altre situazioni direttamente riconducibili all’evento emergenziale e adeguatamente documentate.
Regime speciale per i datori di lavoro
I datori di lavoro che presentano domanda:
sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale;
non sono soggetti ai limiti temporali ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
I periodi fruiti non si computano ai fini delle durate massime complessive degli ammortizzatori sociali.
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3) Indennità una tantum per autonomi e professionisti
L’articolo 6 prevede un’indennità una tantum per:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- titolari di attività d’impresa iscritti a forme obbligatorie di previdenza.
Il beneficio spetta a chi, al 18 gennaio 2026, risiedeva o operava esclusivamente (o prevalentemente, per gli agenti) nei comuni colpiti e abbia dovuto sospendere l’attività.
Misura dell’indennità
Si tratta di un bonus di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, quindi con importo massimo complessivo pari a 3.000 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La domanda deve essere presentata all’INPS, con adeguata documentazione attestante la sospensione dell’attività.
ATTENZIONE necessario verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e la corretta contabilizzazione del contributo.
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4) Sospensione di termini societari e forza maggiore per banche e centrale rischi
L’articolo 8 introduce ulteriori misure a favore delle imprese con sede legale o operativa nei territori interessati.
Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 sono sospesi, senza sanzioni e interessi:
- i versamenti del diritto annuale camerale;
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza;
- i termini per la presentazione di atti presso le Camere di commercio (fino al 30 aprile 2026).
Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui gli eventi meteorologici costituiscono causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini della normativa bancaria e delle segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
La qualificazione come forza maggiore assume rilievo nei rapporti contrattuali, nei piani di rientro e nelle valutazioni di merito creditizio.
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5) Misure settoriali: agricoltura, pesca e recupero capacità produttiva
Il decreto contiene infine all'art 9 disposizioni specifiche per:
- imprese agricole ex art. 2135 c.c.;
- cooperative agricole;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Accesso al Fondo di solidarietà nazionale
Le imprese agricole ex art. 2135 c.c., le cooperative di produzione agricola, nonché le imprese e i consorzi della pesca e dell’acquacoltura possono accedere agli interventi di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 che viene rifinanziato per 108 milioni di euro per l’anno 2026.
L’accesso è consentito:
- in deroga al comma 4 dell’articolo 5;
- con esclusione della misura di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.
Per il comparto pesca, tra le “strutture aziendali” sono espressamente ricomprese le unità da pesca.
Gli interventi attivabili comprendono contributi per il ripristino delle strutture danneggiate, la ricostituzione delle scorte e la compensazione delle perdite produttive, secondo modalità che dovranno essere definite dalle Regioni a seguito della declaratoria di eccezionalità, deliberabile entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Proroga polizze catastrofali
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali, originariamente fissato al 31 marzo 2026.
Regime di aiuto per il recupero produttivo
Nei territori colpiti si applica anche il regime di aiuto di cui al DL 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente alla disciplina attuativa vigente, per interventi di recupero della capacità produttiva e mantenimento dell’occupazione, nel limite delle risorse disponibili fino a 25 milioni di euro.
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