La manovra correttiva 2011 prevede la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti non superiori ad euro 20.000,00 al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e di agevolare la gestione complessiva dei procedimenti amministrativi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce le prime istruzioni operative sul contributo unificato per i procedimenti tributari
Con la Manovra correttiva 2011 è stata aumentata l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni sui depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti
Istituito il codice tributo “8110” per il versamento, tramite Mod. F24, della sanzione dovuta dai titolari di partita Iva per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività
L’Agenzia delle Entrate apre le porte alla restituzione delle ritenute applicate in misura superiore all’1,375% anche sugli utili generati prima del 1° gennaio 2008
Con la nuova manovra finanziaria potrebbe aumentare l’imposta di bollo sui dossier titoli: maggiori entrate per lo Stato con l’imposta sul portafoglio titoli dei conti correnti.<br/><br/> LE CIFRE PREVISTE: imposta di bollo su deposito titoli<br/> - 2011 – 120 euro<br/> - 2012 – 120 euro<br/> - 2013 – 150 euro per depositi sotto i 50.000 euro;<br/> 380 euro sopra i 50.000 euro
Con Risoluzione 72/E del 11 luglio 2011 è stato istituito il codice tributo 8110 per il versamento della sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei titolari di partita Iva.
La Manovra correttiva 2011 ha introdotto il ravvedimento “sprint” che diminuisce la sanzione in caso di lieve ritardo (fino a 15 giorni) nei versamenti
La partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società con attività creditizia e finanziaria. Questa la principale precisazione riguardante il regime di deducibilità degli interessi passivi nella Risoluzione ministeriale 68/E del 23 Giugno 2011.