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Reverse charge

Il reverse charge o inversione contabile prevede l’applicazione dell’Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore.Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 i debitori dell’imposta sono coloro che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi imponibili. Debitori che – nei tempi e nei modi stabiliti nello stesso Decreto IVA – devono versare all’Erario l’IVA al netto delle detrazioni previste dall’ art. 19. 

Tale regola generale viene però derogata dal successivo comma 5 dell’art. 17, che istituisce il meccanismo del Reverse charge – in italiano “inversione contabile” – in base al quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell’imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore. La ratio dell’istituto in esame è di “semplificare” la riscossione dell’IVA nonché di contrastare la frode, l’evasione e l’elusione fiscale. Pertanto, lo stesso trova applicazione esclusivamente nei settori considerati maggiormente a rischio, riconducibili essenzialmente all’art. 17, commi 5-7 e all’art. 74, commi 7-8 del D.P.R. 633/1972 – c.d. Reverse charge “interno” – e all’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 – c.d. Reverse charge “esterno”.

Come si applica:

Nel reverse interno:

Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l’operazione è soggetta a reverse charge per effetto dell’art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72 .

 Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva propria dell’operazione.

Nel reverse esterno 

occorre occorre distinguere gli acquisti di beni o servizi da fornitori all'interno dell'UE da quelli extra-UE. 

Per fornitori UE:

 1.Fattura senza IVA: Il fornitore emette una fattura senza IVA e l'acquirente la integra con l'IVA italiana.

Per i fornitori extra-UE:

Il fornitore emette fattura estera e l'acquirente italiano emette un'autofattura per le operazioni ricevute dal fornitore extra-UE. 

Sia l'autofattura che l'integrazione devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI).
Come si registra:
La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.

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