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COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE

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COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE

Collaborazioni, Voucher e Lavoro occasionale

Tutte le novità su collaborazioni coordinate o occasionali, libretto famiglia, Cpo,ecc

Il lavoro  saltuario non dipendente   comprende diverse  fattispecie di rapporto di lavoro, sostanzialmente riconducibili a  collaborazioni occasionali, coordinate (co-co-co)  e lavoro autonomo occasionale ma  che presentano importanti differenze tra loro, con :

  • una diversa qualificazione giuridica e
  • diversi  regimi fiscali e previdenziali.

Vediamo di approfondire  le ultime novità  su queste materie con  news, speciali e normativa di riferimento.

 LAVORO ACCESSORIO O CONTRATTO OCCASIONALE

Il lavoro accessorio retribuito con voucher prepagati attraverso l'INPS è stato introdotto dalla Legge Biagi D.Lgs 276/2003 ed  è stato  abolito dal DL N. 25  del 17-3- 2017 .  Vedi dettagli  E' stato sostituito  da due forme diverse ,  inserite nella legge di conversione del decreto 50 2017, cd Manovra Correttiva 2017. La circolare di istruzioni INPS n. 107-2017  sul tema è stata emanata il 5 luglio 2017. 

I due  nuovi  istituti sono :

il Libretto famiglia, definito LF , per i privati e

il Contratto di lavoro occasionale ,  CPO , per micro aziende sotto i 5 dipendenti e enti locali. 

In entrambi i casi la gestione è affidata all'INPS ,  ci sono precisi limiti economici  e non solo.  Va utilizzata la piattaforma INPS per la registrazione, l'acquisto e le  comunicazioni preventive di utilizzo  , accedendo con PIN INPS o il codice SPID di identificazione per l'accesso. Una particolare disciplina è riservata alle imprese agricole .

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

A seguito del decreto legislativo 81 2015 la normativa sulle collaborazioni coordinate , cd "co.co.co" è stata modificata e prevede che tale prestazione deve essere effettuata,   pena la ridefinizione automatica in lavoro subordinato:

  •  senza vincolo di subordinazione; 
  • con autonomia decisionale e organizzativa del lavoratore, anche rispetto ai tempi e al luogo di lavoro (modifica del DL 101/2019); 
  • con esplicitazione scritta delle modalità di coordinamento con il Committente .
  • Il compenso deve essere unitario e legato alla collaborazione concepita nella sua interezza.
  • La collaborazione deve essere prevalentemente personale ( non piu esclusivamente personale - modifica del DL 101 2019).

(Sono esclusi da queste limitazioni i professionisti iscritti ad Albi).

Il decreto 101/ 2019 è  anche intervenuto con un ampliamento delle tutele di malattia e di disoccupazione (DIS-COLL)  per questi lavoratori, sempre se iscritti alla Gestione Separata INPS .

 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro o collaborazione occasionale (Art. 2222 c.c.) può ancora essere svolto da qualsiasi soggetto anche se già impiegato in altro rapporto lavorativo, salvo disposizioni diverse previste dal contratto di appartenenza . Esso può essere svolto per qualsiasi tipo di attività e senza limiti di reddito.Oltre i 5000 euro di reddito annuo lordo però scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS , con obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il risultato  dell'attività può essere sia di tipo intellettuale (ad es. traduzione, consulenza informatica, progetto grafico), che  materiale (servizi di trasloco, manutenzione, giardinaggio). 

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