HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

DIS COLL 2023: REGOLE E ISTRUZIONI PER LA DOMANDA

DIS COLL 2023: regole e istruzioni per la domanda

A chi spetta, come si calcola e come si richiede l'indennità di disoccupazione per i collaboratori "DIS COLL". Nuovo servizio online

Ascolta la versione audio dell'articolo
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  • collaboratori coordinati e continuativi , 
  • dottori e assegnisti di ricerca

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

Requisiti necessari :
  1. stato di disoccupazione ;
  2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

1) Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

La durata massima è di 12 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

IMPORTO

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
  • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
  • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

2) Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

 

Ti potrebbero interessare i seguenti prodotti:

Visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la collana dei Pratici fiscali

3) Aliquota contributiva per la DIS COLL

L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

4) DIS COLL Come e quando presentare la domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

 

Ti puo interessare il nuovo tool di calcolo ISCRO 2024 per la verifica dei requisiti di accesso all'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata 

Su altri  temi specifici visita  la sezione  in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

In tema fiscale ti consigliamo:

e per il calcolo fatture e calcolo della convenienza ti potrebbero interessare i seguenti tool in excel:


5) Nuovo servizio online Domanda Dis coll

Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL - domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

  • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
  • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
  • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

fabrizio angelini - 27/03/2020

grazie susanna...facevo riferimento in verita' alla questione sollevata dal sig. Enrico che scriveva appunto che "l'Inps non mi ha ne accettavo ne respinto la domanda perche' non sa' se mi spetta..." e quindi lo sollecitavo per sapere se aveva avuto o meno una risposta in tal senso...

Enrico - 30/10/2019

Buonasera, sono un amministratore non socio di una srl che nel 2019 ha versato un aliquota del 34,23%. ho perso il mio incarico ed ho fatto domanda di dis coll, sono passati sei mesi ma l'Ines ancora non mi ha ne approvato né respinto la domanda perché non capisce se mi spetta. Leggendo il vostro articolo anche voi prima scrivete che spetta agli amministratori e dopo scrivete che non spetta agli amministratori. Non riesco a capire se un amministratore abbia diritto o meno alla dis coll. Saluti Enrico

fabrizio angelini - 26/03/2020

SALVE ENRICO...MI SONO TROVATO NELLA MEDESIMA SITUAZIONE (AMMINISTRATORE DI SRL NON SOCIO) MA A ME L'INPS HA RISPOSTO CATEGORICO CHE NON HO DIRITTO ALLA DIS-COLL PERCHE' APPUNTO IL MIO RUOLO DI AMMINISTRATORE SOCIETARIO "NON E' COMPATIBILE CON DIS-COLL"...LEI HA POI AVUTO UNA DEFINIZIONE SUCCESSIVA IN UNA QUALCHE MANIERA!? GRAZIE

SUSANNA FINESSO - 27/03/2020

Gentile Fabrizio nel nostro articolo riportiamo quanto previsto dall'INPS che applica la normativa in vigore: "L' indennità non spetta, invece, a:collaboratori titolari di pensione; titolari di partita IVA; amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).Cordiali saluti

Enrico - 29/03/2020

ciao, scusa il ritardo nel rispondere, purtroppo anche a me l'Inps ha rifiutato la richiesto. la Dis coll non è prevista per gli amministratori. Ciao Enrico

Rinaldin Franco - 09/10/2017

La domanda Dis-Coll, di recente invenzione giusto per dare qualcosa ai collaboratori disoccupati, di solito per qualche piccola cosa non va bene e così l'INPS con una certa soddisfazione respinge la domanda di qualche povero disoccupato!!! L'INPS ha respint perfino la domanda DIS-COLL fatta attraverso un Patronato!!! Si sa che l'INPS ha pochi soldi ma per questo motivo non deve certo rifarsi sui collaboratori e inoltre l'INPS deve avere una maggiore sensibilità su questi argomenti ma speriamo che fra alcuni mesi tutto ciò possa cambiare.. Grazie.

PASQUALE - 30/09/2016

Ma se prendo la dis-coll ho diritto anche agli assegni al nucleo familiare? Io ho preso la dis-coll per due mesi e l'inps non me li ha pagati gli assegni. Posso chiedere gli assegni non pagati o non ne ho diritto?

Antonio - 20/01/2016

Riassumendo cio chè e scritto sul DM 22/2015, ha omesso un particolare importantissimo che riguarda i requisiti per accedere alla disoccupazione, come ha scritto l'articolo, sembra che i tre mesi di contribuzione riguardano solamente l'anno precedente e non tutto il periodo che va dall'anno precedente al evento di perdita del lavoro. "b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);"

Silvia - 25/11/2015

Salve io ho un contratto a progetto che scadrà il 31/12/15 e non mi verrà riconfermato nessun tipo di contratto. lavoro in questa azienda dal 07/01/2014 e dovrei avere tutti i requisti. mi domando la domanda per la Dis-Coll potrò presentarla nel 2016

zooey - 24/11/2015

Salve io ho fatto domanda di disoccupazione DIS-COLL il 17/09 e mi è stata respinta a Novembre perché non avevo i contributi necessari . I contributi per tutti i 5 mesi che ho lavorato sono stati versati , ma risultano coperti solo 2 ... Come mai ? Come vengono calcolati i contributi necessari per la DIS-COLL ? Io percepivo un compenso di €600 netti al mese. Grazie

Donatella - 11/02/2016

Ho fatto domanda il 31/08/2015, e altro gg mi è arrivata la raccomandata con scritta respinta xche la percentuale contribuita era bassa la 23.50%, qualcuno sa dirmi quanto deve essere la percentuale. Grazie

Elisa - 24/07/2015

Io ho fatto la richiesta il 02/06/2015 e il 22/07 mi é arrivato l' accredito.. somma davvero bassa però.. mi aspettavo qualcosa in più..

Roberto - 11/07/2015

Anche io sto aspettando da febbraio e nessuno mi dice niente mi dicono semplicemente deve aspettare ma nn si sa quando. Pagliacci da circo se dovessi ascoltarli sarei già morto di fame

Simone - 18/06/2015

Ho inviato la domanda telematica a metà maggio.. quando parte la liquidazione? Perché non mi arriva nessuna comunicazione?

deborah - 23/04/2015

Quindi non vedrò mai i soldi della dis coll? sono un collaboratore a progetto disoccupata dal 31 marzo 2015 con tutti i requisiti richiesti per accedere alla discoll E' solo un'altra bugia da spot pubblicitario?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 · 19/04/2024 Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Restauratori beni culturali: modalità Esame di stato 2024  in Gazzetta

Pubblicate le modalità per le prove di idoneità con valore di esame di abilitazione per la qualifica di restauratore di beni culturali. Prove diversificate

CIGS  imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.