- collaboratori coordinati e continuativi ,
- dottori e assegnisti di ricerca
che perdono il lavoro di collaborazione dopo un certo numero minimo di mesi di attività.
Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .
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1) Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL
- l’assegno è pari al 75% dell'ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
- per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
- E’previsto un tetto massimo di 1.300 euro lordi Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l'intero sussidio.
- l'indennità viene ridotta del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità.
- con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
- Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
Va ricordato che, secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro
2) Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità
ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- se è titolare di pensione ;
- se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .
3) Nuova aliquota contributiva 2017 per la DIS COLL
L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al 32,72% dei compensi, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, compresi sindaci e amministratori di società, anche se non beneficiari della DIS COLL.
4) DIS COLL Come e quando presentare la domanda
Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.
ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade . Il servizio di domanda è disponibile all'indirizzo :
www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll.
Per utilizzarlo è necessario essere titolari del codice personalizzato PIN INPS.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Nel caso di maternità o degenza ospedaliera durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per la qualifica di disoccupato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015.
Dopo aver presentato la domanda il collaboratore ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni per la stipula del patto di servizio personalizzato .
5) Nuovo requisito del DL 101 2019
Per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori para subordinati DIS COLL , iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, è necessario dal 5.2019 il prerequisito di almeno 1 mese di contribuzione a partire dall’anno precedente fino alla cessazione della collaborazione, invece dei precedenti 3 mesi.
La novità è stata introdotta dal D.L. 101/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5.9.2019 che modifica l'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. ( Lo stesso decreto ha anche modificato requisiti e importi delle indennità di malattia e di degenza ospedaliera. VEDI QUI I DETTAGLI.)
In data 4 ottobre 2019 l'Inps ha emanato il messaggio di istruzioni 3606-2019 con cui recepisce la novità normativa sull'indennità di disoccupazione e ricorda quindi che:
"A partire dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge, la DIS-COLL viene riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata aggiornata di conseguenza.