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COLLABORATORI IN CENTRI ESTIVI SPORTIVI: COME VANNO INQUADRATI?

Collaboratori in centri estivi sportivi: come vanno inquadrati?

Doppio regime per i collaboratori di un centro estivo che offre sia attività sportive, sia attività non sportive, sulla base delle mansioni assegnate.

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L’inquadramento dei collaboratori nel centro estivo  che prevede, accanto alle attività sportive, anche attività non sportive – come laboratori creativi, momenti ludico-ricreativi, assistenza ai pasti o gestione della mensa – richiede una particolare attenzione  alla luce della recente riforma dello sport che ha specificamente dettagliato la definizione di lavoratore sportivo.

Giova ricordare infatti che  l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva  verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo.

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1) Gestione dei collaboratori nel centro estivo

Dunque nel caso di collaborazione in un centro estivo in una ASD :

  1. per quanto attiene alle attività sportive – purché si tratti di discipline riconosciute dal CONI – è  possibile ricorrere ai contratti di co.co.co. sportiva, rientranti nel perimetro delineato dalla riforma del lavoro sportivo. A condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa – a partire dal riconoscimento dell’attività come “sportiva dilettantistica” – tali rapporti beneficiano di un trattamento fiscale e previdenziale agevolato.
  2. Diversa, invece, è la situazione per coloro che sono impiegati in attività non sportive. In questi casi – ad esempio per animatori, educatori, personale addetto all’intrattenimento o alla gestione del servizio mensa .. esse dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole giuslavoristiche: in base alle modalità di svolgimento, della prestazione potranno configurarsi rapporti di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che parziale), ovvero, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni occasionali, oppure.. continua a leggere sul portale specialistico FISCOSPORT.IT


Tag: LA RIFORMA DELLO SPORT LA RIFORMA DELLO SPORT COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE

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