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REGISTRO AGENTI SPORTIVI AL VIA IL 3 FEBBRAIO: IL NUOVO REGOLAMENTO

Registro agenti sportivi al via il 3 febbraio: il nuovo regolamento

Pubblicato il regolamento attuativo del d.lgs. 37/2021 sul Registro nazionale agenti sportivi : iscrizione, esami, obblighi e controlli operativi per agenti e società sportive

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Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14/2026 e in vigore dal 3 febbraio 2026, viene adottato il regolamento di attuazione e integrazione della disciplina sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. 

A decorrere da tale data troveranno applicazione le nuove regole operative su Registro nazionale  riguardanti  procedure di iscrizione e rinnovo, obblighi professionali, disciplina degli agenti esteri e regime sanzionatorio. 

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1) Disciplina agenti sportivi: quadro normativo - Requisiti soggettivi

Si ricorda che il regolamento  sul registro degli agenti trova fondamento nell’articolo 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha riformato la professione e si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il DPCM individua nel CONI il soggetto titolare della tenuta del Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centrale accessibile alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.

Il Registro si articola in più sezioni: 

  • agenti sportivi, 
  • società di agenti sportivi, 
  • agenti sportivi stabiliti, 
  • ’elenco degli agenti domiciliati per attività temporanee.

Presso il Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati dagli agenti presso le Federazioni competenti. 

Il decreto disciplina inoltre:

  1. il ruolo della Commissione per gli agenti sportivi, organo centrale per esami, iscrizioni, controlli e sanzioni, nonché 
  2. le competenze delle Federazioni sportive in materia di attestazioni e vigilanza.

Requisiti abilitativi

Dal 3 febbraio 2026, l’esercizio della professione di agente sportivo è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle procedure disciplinate dal uovo  regolamento. 

Per l'iscrizione al Registro nazionale è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo valido all’esercizio della professione di agente sportivo, costituito da:

  • superamento della prova generale organizzata dal CONI;
  • superamento della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento.

Restano validi anche:

  • i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
  • i titoli rilasciati ai sensi della normativa previgente (es. legge n. 205/2017);
  • i titoli riconosciuti per agenti sportivi stabiliti UE/SEE/Svizzera, secondo le regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Inoltre:

  •  il soggetto non deve aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con l’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 37/2021.
  • non devono sussistere situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, in particolare: rapporti di lavoro, collaborazione o cariche con Federazioni sportive, leghe, società sportive o enti dell’ordinamento sportivo

2) Le novità sul Registro nazionale agenti sportivi

Le disposizioni contenute nel DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, definiscono le modalità applicative della disciplina prevista dal d.lgs. n. 37/2021 in materia di esercizio della professione di agente sportivo.

La prima novità di rilievo riguarda il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto unico e imprescindibile per l’esercizio della professione in Italia.  L’iscrizione assume carattere annuale, con validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e con obbligo di rinnovo espresso.

Un secondo elemento innovativo è la digitalizzazione integrale delle procedure. Iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato sportivo dovranno essere effettuati tramite il sistema informatico centrale del CONI. In precedenza tali adempimenti erano disciplinati in modo non omogeneo, con margini di incertezza anche ai fini dei controlli.

La Federazione sportiva di riferimento è chiamata ad attestare i requisiti entro 20 giorni, mentre il CONI deve deliberare l’iscrizione, il rinnovo o il rigetto entro i 20 giorni successivi. 

Rilevanti novità emergono anche sul fronte degli obblighi professionali. Vengono standardizzati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, e quello di aggiornamento professionale, fissato in un minimo di 20 ore annue da completare entro il 1° novembre. Il mancato rispetto di tali obblighi assume rilievo disciplinare diretto.

Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli agenti esteri,

Infine, il DPCM introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti ma anche a chi esercita abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolano tali condotte. 


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3) Istruzioni operative e adempimenti


Per i soggetti in possesso dei requisiti abilitativi sopracitati,  l'iscrizione richiede la stipula  di  una polizza assicurativa RC professionale conforme ai requisiti minimi e programmare per tempo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

La domanda di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI, allegando la documentazione richiesta. Il rinnovo andrà depositato entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, pena il venir meno dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività.

Ogni variazione rilevante (assetto professionale, copertura assicurativa, requisiti) dovrà essere comunicata e depositata nel sistema entro 20 giorni dal verificarsi. Analoga attenzione dovrà essere riservata al deposito dei contratti di mandato sportivo.

Società di agenti sportivi

Le società di agenti sportivi potranno operare solo se costituite da agenti in possesso del titolo abilitativo. L’iscrizione della società al Registro nazionale è subordinata all’iscrizione dell’agente depositante e richiede la comunicazione completa dei soci e dei legali rappresentanti. Eventuali variazioni societarie dovranno essere tempestivamente aggiornate nel sistema informatico, entro il termine di 20 giorni.

Società sportive e professionisti

Per le società sportive, ASD e SSD, il decreto impone un rafforzamento delle attività di verifica preventiva. Prima di conferire un mandato o corrispondere compensi, sarà necessario accertare l’effettiva iscrizione dell’agente al Registro nazionale

Le società sportive sono inoltre tenute a una puntuale tracciabilità dei mandati e delle commissioni corrisposte, poiché entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno trasmettere al Dipartimento per lo sport la dichiarazione contenente l’elenco dei mandati conferiti e gli importi delle provvigioni pagate.


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4) Registro agenti sportivi: la documentazione richiesta


La domanda deve essere  corredata, in via ordinaria, dalla seguente documentazione:

  • dati anagrafici completi del richiedente;
  • titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo (o titolo equipollente/riconosciuto);
  • dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
  • copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti minimi e con indicazione del massimale;
  • attestazione di versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria determinati dal CONI.

Il sistema informatico inoltra automaticamente la domanda alla Federazione sportiva di riferimento, che verifica la sussistenza dei requisiti entro 20 giorni. Sulla base dell’attestazione federale, il CONI procede all’iscrizione, ovvero al rigetto motivato, entro i successivi 20 giorni.

Rinnovo annuale dell’iscrizione

Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione annuale. Alla domanda dovranno essere allegat:

  • conferma della permanenza dei requisiti soggettivi;
  • documentazione aggiornata della copertura assicurativa;
  • attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (20 ore);
  • prova del pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.

Società di agenti sportivi

Per l’iscrizione della società al Registro nazionale, l’agente socio munito di rappresentanza legale dovrà depositare:

  • atto costitutivo e statuto;
  • elenco completo dei soci e dei legali rappresentanti;
  • documentazione attestante i requisiti previsti dal d.lgs. n. 37/2021;
  • visura camerale aggiornata (o documentazione equipollente per soggetti esteri);
  • attestazione di regolarità dell’agente depositante.

Ogni variazione societaria dovrà essere comunicata e documentata entro 20 giorni suo dal verificarsi.

Agenti sportivi stabiliti e domiciliati all'estero

Gli agenti stabiliti UE/SEE o Svizzera dovranno allegare alla domanda di iscrizione:

provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale;

eventuale attestazione di superamento della misura compensativa;

documentazione assicurativa e requisiti generali.

Gli agenti domiciliati extra UE dovranno inoltre depositare:

accordo di collaborazione professionale con agente domiciliatario iscritto;

certificato di residenza o equivalente;

prova dell’iscrizione da almeno un anno presso una Federazione estera;

documentazione attestante l’esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno fuori dall’Italia.

Contratti di mandato sportivo

I contratti di mandato sportivo dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti tramite il sistema informatico, comprensivi di:

  • dati identificativi delle parti;
  • durata del mandato;
  • ambito federale di riferimento;
  • compenso pattuito e modalità di pagamento.


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