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IVA E PUNTI DELLE CARTE FEDELTÀ: DISCIPLINA UE

IVA e punti delle carte fedeltà: disciplina UE

Programmi di fidelizzazione e IVA: secondo la Corte UE i punti non sono “buoni”, come regolarsi con il trattamento IVA

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-436/24, ha chiarito un tema di grande interesse per imprese e operatori fiscali: i punti assegnati ai clienti nei programmi di fidelizzazione non costituiscono “buoni” ai fini IVA.

La decisione interpreta l’articolo 30 bis della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), introdotto dalla direttiva 2016/1065, che disciplina il regime fiscale dei voucher o buoni.

La pronuncia è particolarmente rilevante perché molti operatori commerciali utilizzano sistemi di raccolta punti o premi fedeltà, e la qualificazione fiscale di tali strumenti incide direttamente sulla determinazione della base imponibile IVA.

1) IVA per i punti delle carte fedeltà: il caso della Sentenza della Corte UE

La controversia riguarda una società svedese che vende prodotti per la cura dei capelli e cosmetici, sia in negozi fisici sia online. L’impresa aveva progettato un programma di fidelizzazione gratuito per i clienti privati.

Il meccanismo funzionava nel seguente modo:

  • i clienti accumulavano punti in base all’importo degli acquisti;
  • i punti potevano essere utilizzati solo in occasione di un successivo acquisto;
  • i punti davano diritto a scegliere prodotti in un “negozio di punti” dedicato;
  • i prodotti disponibili potevano appartenere alla gamma ordinaria o essere articoli di basso valore;
  • le aliquote IVA dei beni erano diverse (ad esempio:
    • 25% per cosmetici
    • 12% per integratori alimentari);
  • i punti non avevano valore monetario, non potevano essere:
    • convertiti in denaro
    • acquistati
    • trasferiti ad altri soggetti;
  • i punti scadevano dopo due anni.

Il valore dei prodotti ottenibili tramite punti era indicativamente pari al 2–10% del valore degli acquisti effettuati.

2) Punti carte fedeltà: trattamento ai fini IVA secondo la Corte UE

Per chiarire il trattamento IVA del programma, la società ha chiesto un parere preliminare alla Commissione tributaria svedese.

La questione principale era se i punti attribuiti ai clienti dovessero essere qualificati come “buoni multiuso” ai sensi della direttiva IVA.

La Commissione ha risposto negativamente, affermando che:

  • i punti non hanno valore monetario determinato
  • sono attribuiti gratuitamente
  • non comportano il trasferimento di un buono.

La decisione è stata impugnata sia dalla società sia dall’amministrazione finanziaria, e la controversia è giunta alla Corte suprema amministrativa svedese, che ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di giustizia UE tramite rinvio pregiudiziale.

Il giudice svedese ha chiesto alla Corte di chiarire due punti fondamentali:

  • se i punti attribuiti nell’ambito di un programma di fidelizzazione possano costituire un “buono” ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA;
  • in caso affermativo, come debba essere determinata la base imponibile IVA quando tali punti sono utilizzati per ottenere beni.

La Corte parte dall’analisi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA, che definisce il buono come uno strumento che soddisfa due condizioni cumulative.

Il buono deve essere uno strumento:

  • che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi;
  • nel quale i beni o servizi o l’identità dei potenziali fornitori sono indicati nello strumento o nella relativa documentazione, comprese le condizioni di utilizzo.

Non tutti gli strumenti commerciali denominati “buoni” rientrano quindi in questa categoria ai fini IVA.

Nel caso in esame, la Corte osserva che i punti:

  • vengono assegnati in funzione degli acquisti effettuati;
  • possono essere utilizzati solo in occasione di un nuovo acquisto;
  • consentono di ottenere beni di basso valore come premio.

Secondo i giudici europei, questo meccanismo non comporta un obbligo per il fornitore di accettare i punti come corrispettivo di una cessione di beni o servizi.

I punti, infatti, non rappresentano un mezzo di pagamento, ma solo un beneficio promozionale o uno sconto indiretto.

In sostanza, il cliente non acquisisce un vero diritto ad ottenere beni mediante un corrispettivo autonomo: riceve piuttosto un premio legato alla prosecuzione del rapporto commerciale.

La Corte di giustizia conclude affermando il seguente principio: “La nozione di ‘buono’ definita all’articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che essa non include l’assegnazione di punti da parte di un fornitore ai suoi clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione, in forza del quale i punti sono determinati in funzione dell’importo degli acquisti di beni e utilizzati da tali clienti per ottenere ulteriori beni offerti in vendita da tale fornitore in occasione di un nuovo acquisto presso quest’ultimo, dal momento che detti punti non contengono alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni.”

Nel caso dei programmi di fidelizzazione, tuttavia, la Corte ritiene che non si sia neppure in presenza di un “buono”, rendendo irrilevante la distinzione. La decisione introduce un chiarimento importante nel sistema IVA europeo.

I programmi di fidelizzazione basati su raccolta punti legata agli acquisti devono essere considerati strumenti promozionali, non voucher fiscalmente rilevanti.

Ne derivano alcune conseguenze pratiche:

  • l’attribuzione dei punti non costituisce una cessione di buoni;
  • il meccanismo è assimilabile a sconti o premi commerciali;
  • non si applicano le regole IVA specifiche previste per i voucher.
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