Con la Consulenda giuridica n 4 del 3 marzo le Entrate hanno chiarito aspetti del servizio di lavanderia per ospiti RSA trattamento ai fini IVA
In sintesi il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle Rsa non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Residenza e, quindi, è soggetto al regime Iva ordinario.
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1) Servizio di lavanderia per ospiti RSA: trattamento ai fini IVA
Con l'istanza l'Associazione Alfa chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile al servizio di lavanderia per indumenti personali di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali ''RSA'' quando reso da cooperative sociali ovvero da imprese.
In particolare, l'Associazione riferisce che le lavanderie industriali ''si offrono come appaltatrici per le RSA committenti, al fine di garantire il servizio di lavaggio, stiratura e trattamento sanitizzante degli indumenti personali degli ospiti soggiornanti presso la struttura del committente''.
Detta prestazione: '' consiste in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa, dal momento che ha ad oggetto indumenti personali del ricoverato, che sceglie di avvalersi del servizio di lavanderia, ma che
potrebbe rivolgersi parimenti a familiari o a soggetti comunque esterni''; '' è solitamente prevista, quale servizio opzionale, all'interno del servizio globale verso la RSA. Il ricoverato sceglie autonomamente di fruire del servizio che viene appositamente tracciato in relazione a ciascun ricoverato, dal prestatore del servizio e viene rendicontato e fatturato alla struttura che lo riaddebita al cliente/paziente''.
Le Entrate replicano che tale servizion sconta l'IVA ordinaria, concordando con l'interpretazione dell'istante, e richiama innanzitutto l’articolo 10, primo comma, n. 21), del decreto Iva, che prevede l’esenzione per le prestazioni tipiche di strutture come brefotrofi, case di riposo e servizi analoghi, includendo anche vitto, indumenti, medicinali e attività accessorie.
Al riguardo, le risoluzioni n. 188/2002 e n. 164/2005 hanno chiarito che l’elencazione delle attività esenti non è tassativa: ciò che conta è che l’ente assicuri alloggio ed eventuali prestazioni accessorie a persone che necessitano di assistenza e cura.
La risoluzione n. 39/2004 ha precisato, inoltre, che la natura giuridica dell’ente che eroga il servizio non è determinante e che se il servizio è distinto e non essenziale per la gestione globale della Residenza, va applicato il regime Iva ordinario, salvo che rientri in una delle specifiche esenzioni dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia prosegue richiamando lla risoluzione n. 164/2005, che descrive le attività riconducibili alla “gestione globale” della Rsa, ricordando che tali strutture accolgono anziani non autosufficienti e hanno come obiettivo la tutela della salute fisica, del benessere psicologico e il mantenimento delle capacità residue, assicurando un progetto complessivo di assistenza.
Con documenti di prassi più recenti, l’Amministrazione ha confermato che per beneficiare dell’esenzione occorre che il servizio sia effettivamente integrato nell’organizzazione assistenziale della Rsa.
In conclusione, l’Amministrazione evidenzia che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Rsa.
Il fatto che sia un servizio opzionale, liberamente attivabile dall’ospite e sostituibile con soluzioni alternative, ne conferma la natura accessoria e non assistenziale.
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