×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PREMI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE: IL REGIME FISCALE PER PROFESSIONISTI SENZA P IVA

Premi dei concorsi di progettazione: il regime fiscale per professionisti senza p IVA

L’Agenzia delle Entrate chiarisce nella risposta n. 266/2025 il trattamento ai fini delle imposte dirette e IVA dei premi corrisposti un architetto iscritto all’albo ma senza PIVA

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risposta n. 266 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito dei concorsi di progettazione in due gradi, disciplinati dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il caso trae origine da un concorso bandito da un Ministero per la realizzazione di nuove scuole finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L’Amministrazione finanziaria  aveva già  fornito  un precedente chiarimento (risposta n. 177/2024), secondo cui i premi riconosciuti ai vincitori e ai partecipanti configurano corrispettivi per prestazioni professionali soggette a IVA e ritenuta d’acconto, trattandosi di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nella nuova istanza  l’attenzione si è concentrata su un caso particolarmente complesso : la corresponsione di un premio a un architetto iscritto all’albo ma privo di partita IVA, stabilmente occupato all’estero come lavoratore dipendente e non abitualmente esercente la libera professione.

Ti puo interessare:

  • CONVERTIATECO strumento Excel professionale pensato per chi lavora con la classificazione delle attività economiche: commercialisti, consulenti fiscali, imprese e lavoratori autonomi. Con la recente introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, questo file  permette di convertire facilmente i vecchi codici ATECO 2022 in quelli aggiornati, e viceversa, grazie a un sistema guidato e intuitivo.

In tema fiscale ti consigliamo:

e per il calcolo fatture e calcolo della convenienza ti potrebbero interessare i seguenti tool in excel:

1) Il caso e la soluzione prospettata

Il ministero  istante doveva liquidare un   architetto non vincitore del primo posto ma comunque destinatario di un riconoscimento economico previsto dal bando.

Il professionista, pur iscritto all’Albo degli Architetti dal 2018, risultava domiciliato all’estero e svolgeva attività di lavoro dipendente. Egli dichiarava di non esercitare abitualmente attività professionale autonoma e di non aver beneficiato della franchigia contributiva prevista dall’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Il dubbio riguardava, quindi, la corretta qualificazione fiscale del premio, ossia:

  • se potesse essere trattato come reddito derivante da prestazione occasionale, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, oppure
  • se dovesse invece considerarsi reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 del TUIR, con obbligo di fatturazione e applicazione dell’IVA in regime ordinario.

L’Amministrazione ha inoltre chiesto chiarimenti sul versamento dell’eventuale contributo alla cassa professionale e sull’applicabilità del meccanismo di split payment in caso di fattura estera, in quanto la prestazione era riferita a un’opera da realizzare in Italia.

Secondo l’interpretazione prospettata, la prestazione resa dal professionista, pur legata all’attività propria della categoria, non avrebbe i caratteri di abitualità, sistematicità e ripetitività, e quindi il compenso avrebbe potuto essere trattato come reddito da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

Ti consigliamo anche i libri di carta:

2) La risposta: Attività occasionale del non residente soggetta a ritenuta

L’Agenzia ha anzitutto richiamato il principio secondo cui, quando l’attività esercitata richiede l’iscrizione a un albo professionale, i redditi derivanti da tale attività, anche se derivanti da una sola prestazione, non possono essere considerati redditi occasionali.  L’iscrizione all’albo rappresenta, infatti, una presunzione di abitualità, in quanto costituisce il titolo che consente al professionista di svolgere in modo regolare e continuativo l’attività intellettuale (richiamate la Risoluzione n. 88/E del 2015 e la giurisprudenza della Cassazione n. 2297/1987).

Nel caso in esame, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che non sussistesse il carattere dell’abitualità, atteso che il soggetto non esercitava la professione in modo continuativo e non era titolare di partita IVA.

Pertanto, la prestazione doveva essere qualificata come occasionale e, conseguentemente, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

In tale situazione, il professionista non deve emettere fattura, ma l’Amministrazione committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta a titolo d’imposta del 30% sul compenso, in quanto corrisposto a soggetto non residente (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 600/1973).

L’Agenzia ha inoltre precisato che, se il compenso fosse riferito a un periodo in cui il professionista risultava residente in Italia, il reddito sarebbe comunque imponibile nel territorio nazionale, indipendentemente dall’applicabilità di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Non sono invece di competenza dell’Agenzia le valutazioni circa l’obbligo contributivo verso la Cassa professionale.

In conclusione, la risposta n. 266/2025 conferma che, in assenza di abitualità nell’esercizio della professione, i premi corrisposti a soggetti iscritti all’albo ma non titolari di partita IVA costituiscono redditi da lavoro autonomo non abituale, soggetti a ritenuta del 30% se percepiti da non residenti, e non rientrano nel campo IVA.

Fonte immagine: Foto di mohamed Hassan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 05/12/2025 Bonus Mamme 2025: le istruzioni - domande entro il 9 dicembre

Regole e istruzioni sul contributo di 40 euro mensili per lavoratrici con figli. Circolare INPS n. 139/2025. Prima scadenza 9 dicembre. FAQ aggiornate e nuovo Manuale utente

Bonus Mamme 2025: le istruzioni -  domande entro il 9 dicembre

Regole e istruzioni sul contributo di 40 euro mensili per lavoratrici con figli. Circolare INPS n. 139/2025. Prima scadenza 9 dicembre. FAQ aggiornate e nuovo Manuale utente

Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

Nell’Interpello n. 2/2025 il Ministero chiarisce l’applicazione delle regole su requisiti e idoneità dei luoghi durante le attività antincendio boschivo.

Ricarica Libretto famiglia e Contratto prestazioni occasionali: avviso INPS

INPS consiglia di anticipare i versamenti sui portafogli elettronici per le prestazioni occasionali per evitare disguidi , se si utilizza il modello F24, oppure ..

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.