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LEGGE DI BILANCIO 2026: NIENTE ARRETRATI SE IL GIUDICE “BOCCIA” IL CCNL

Legge di Bilancio 2026: niente arretrati se il giudice “boccia” il CCNL

Nuovo articolo nella bozza della legge di bilancio: il diritto del lavoratore dipende dal CCNL non dalla costituzionalità della paga valutata dal giudice

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Nella bozza della legge di bilancio in fase di approvazione al Senato è stato inserito un nuovo articolo, che sta già facendo discutere. 

Si tratta dell’articolo 40-bis – inserito in sede referente  dalla commissione bilancio , che concerne la possibilità di disapplicazione in sede giudiziale, delle previsioni, poste in contratti collettivi di lavoro, di trattamenti economici minimi in non conformi ai  princìpi di cui all’articolo 36, primo comma, della Costituzione.

L’intervento  normativo esclude, a determinate condizioni,  nel caso in cui il giudice valuti inadeguato il ccnl applicato, il pagamento delle differenze retributive o contributive  emerse, per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso  del lavoratore. Si afferma  in sostanza il primato sempre e comunque della contrattazione collettiva rispetto ad una valutazione basata puramente sul principio costituzionale. Vediamo meglio i dettagli 

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1) Differenze retributive per

In particolare si prevede che  il datore di lavoro non possa  essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il pe¬ riodo precedente  il ricorso  se ha ap¬ plicato lo standard retributivo  analogo ad 

un  contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali rappresentative o a 

contratti dello stesso settore economico che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il settore e la zona di svolgi¬ mento della prestazione. 

La disposizione  non si applica  invece se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell’articolo 51 del decreto legisla¬ tivo 15 giugno 2015, n. 81 o altro con¬ tratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al set¬ tore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell’impresa.

In altre parole, per i casi in cui in una causa tra lavoratore e datore di lavoro il giudice affermi che il contratto applicato non garantisce  trattamenti economici minimi conformi ai principi dell’art. 36 della Costituzione,  il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate per il periodo anteriore al deposito del ricorso puo essere ridotto. 

Gli arretrati non sono dovuti se il contratto è  considerato incostituzionale dal giudice,  ma rispetta le condizioni citate sopra. .


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2) Il contrasto con la Cassazione

La disposizione segna un parziale scostamento rispetto all’orientamento giurisprudenziale recente , che, in caso di violazione dell’art. 36 della Costituzione  riconosce normalmente al lavoratore le differenze retributive anche per il periodo pregresso, nei limiti ordinari di legge. Per la Cassazione , infatti,  i giudici sono  tenuti "nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario  costituzionale  (..) ad effettuare una valutazione coerente e  funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della  proporzionalità."

Ad esempio nelle sentenze 28320 e 28321 2023  il contratto applicato era stato considerato nullo e i datori di lavoro condannati al versamento anche degli arretrati delle differenze retributive. i datori di lavoro si difendevano affermando  il diritto  di  retribuire  i dipendenti secondo quanto  previsto da un  CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera. Inoltre sisosteneva  che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da  contratto collettivo". 

La Cassazione aveva smentito tale interpretazione  ricordando che la Costituzione prescrive  il diritto a un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità ) che mirano a  garantire al lavoratore una vita non solo "non povera"  bensi "dignitosa ".   

Leggi per maggiori dettagli Salario inadeguato contratto nullo per il giudice 

La norma di fatto ora stabilisce invece  la supremazia di  quanto stabilito dalla contrattazione collettiva  rispetto alla  valutazione personale dei giudici in tema di adeguatezza del salario ai principi costituzionali.

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Fonte immagine: GPT
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