Nella bozza della legge di bilancio in fase di approvazione al Senato è stato inserito un nuovo articolo, che sta già facendo discutere.
Si tratta dell’articolo 40-bis – inserito in sede referente dalla commissione bilancio , che concerne la possibilità di disapplicazione in sede giudiziale, delle previsioni, poste in contratti collettivi di lavoro, di trattamenti economici minimi in non conformi ai princìpi di cui all’articolo 36, primo comma, della Costituzione.
L’intervento normativo esclude, a determinate condizioni, nel caso in cui il giudice valuti inadeguato il ccnl applicato, il pagamento delle differenze retributive o contributive emerse, per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso del lavoratore. Si afferma in sostanza il primato sempre e comunque della contrattazione collettiva rispetto ad una valutazione basata puramente sul principio costituzionale. Vediamo meglio i dettagli
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1) Differenze retributive per
In particolare si prevede che il datore di lavoro non possa essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il pe¬ riodo precedente il ricorso se ha ap¬ plicato lo standard retributivo analogo ad
un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali rappresentative o a
contratti dello stesso settore economico che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il settore e la zona di svolgi¬ mento della prestazione.
La disposizione non si applica invece se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell’articolo 51 del decreto legisla¬ tivo 15 giugno 2015, n. 81 o altro con¬ tratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al set¬ tore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell’impresa.
In altre parole, per i casi in cui in una causa tra lavoratore e datore di lavoro il giudice affermi che il contratto applicato non garantisce trattamenti economici minimi conformi ai principi dell’art. 36 della Costituzione, il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate per il periodo anteriore al deposito del ricorso puo essere ridotto.
Gli arretrati non sono dovuti se il contratto è considerato incostituzionale dal giudice, ma rispetta le condizioni citate sopra. .
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2) Il contrasto con la Cassazione
La disposizione segna un parziale scostamento rispetto all’orientamento giurisprudenziale recente , che, in caso di violazione dell’art. 36 della Costituzione riconosce normalmente al lavoratore le differenze retributive anche per il periodo pregresso, nei limiti ordinari di legge. Per la Cassazione , infatti, i giudici sono tenuti "nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale (..) ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità."
Ad esempio nelle sentenze 28320 e 28321 2023 il contratto applicato era stato considerato nullo e i datori di lavoro condannati al versamento anche degli arretrati delle differenze retributive. i datori di lavoro si difendevano affermando il diritto di retribuire i dipendenti secondo quanto previsto da un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera. Inoltre sisosteneva che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da contratto collettivo".
La Cassazione aveva smentito tale interpretazione ricordando che la Costituzione prescrive il diritto a un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità ) che mirano a garantire al lavoratore una vita non solo "non povera" bensi "dignitosa ".
Leggi per maggiori dettagli Salario inadeguato contratto nullo per il giudice
La norma di fatto ora stabilisce invece la supremazia di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva rispetto alla valutazione personale dei giudici in tema di adeguatezza del salario ai principi costituzionali.
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