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FRANCHIGIA PRIMA CASA ISEE_ NUOVA SOGLIA PER LE GRANDI CITTÀ

Franchigia prima casa ISEE_ nuova soglia per le grandi città

Nuove modifiche nella bozza della legge di bilancio: esclusione prima casa dal calcolo ISEE fino a 200mila euro per le città metropolitane.

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La Legge di Bilancio 2026 introduce una revisione sostanziale del sistema ISEE, pensata per rendere più equo il calcolo dell’indicatore e ampliare la platea delle famiglie che possono accedere alle prestazioni sociali agevolate. Il nuovo impianto prevede l’esclusione dal patrimonio della prima casa entro un valore catastale di 91.200 euro e l’adozione di una scala di equivalenza più favorevole per i nuclei con figli. L’obiettivo è alleggerire il peso dell’abitazione principale e valorizzare la presenza dei figli nel calcolo complessivo del reddito equivalente, correggendo alcune distorsioni che negli ultimi anni avevano penalizzato i nuclei più numerosi e proprietari della casa di abitazione.

In un emendamento , inserito nella bozza del DDL approvata dalla Commissione bilancio e giunta in aula al Senato  si aggiunge uno specifico innalzamento della soglia riservato ai residenti nelle città metropolitane 

Le modifiche avranno conseguenze su  cinque principali prestazioni: assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico universale, bonus nido e assegno per i nuovi nati.

Sono state segnalate pero le difficolta di attuare la misura  già da gennaio 2026 per gli ulteriori passaggi necessari dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta.

Ti puo interessare per maggiori dettagli leggere: ISEE come si calcola? 


1) Modifiche all'ISEE 2026 nella bozza della legge di bilancio

Nello specifico, il nuovo articolo 47 della bozza di Legge di Bilancio 2026 introduce un intervento mirato sull’ISEE, volto a rendere più favorevole il calcolo per i nuclei familiari proprietari della prima casa e per le famiglie con figli. In particolare, viene previsto l’innalzamento della franchigia patrimoniale relativa all’abitazione principale e una riformulazione della scala di equivalenza, che determina il peso dei componenti del nucleo familiare nel calcolo dell’indicatore. 

Franchigia per la prima casa

La soglia di esclusione del valore dell’abitazione principale dal patrimonio ai fini ISEE, finora pari a 52.500 euro, viene innalzata a 91.500 euro, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. 

ATTENZIONE il Regolamento fa riferimento al Valore dell'immobile definito ai fini IMU.

AGGIORNAMENTO 22 DICEMBRE 

La soglia di franchigia per i  residenti in Comuni capoluogo  di città metropolitane è innalzato a 200mila euro  della soglia . 

 Questa modifica riconosce che il possesso della prima casa non rappresenta di per sé un indice di ricchezza, e consente a un numero maggiore di famiglie proprietarie di accedere alle prestazioni sociali agevolate, soprattutto nei contesti urbani in cui i valori catastali risultano più elevati. 

Si segnala anche che la nuova formulazione della norma  specifica la collaborazione e accesso ai dati da parte di INPS con 

  • Ministero dell'interno e 
  • ACI

Nuova scala di equivalenza

 Il ddl bilancio modifica  le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013, con un rafforzamento dei coefficienti legati alla presenza di figli. La nuova struttura favorisce i nuclei numerosi, incidendo sul divisore applicato alle componenti reddituali e patrimoniali, e dunque abbassando l’ISEE complessivo.

Numero di figliMaggiorazione attualeNuova maggiorazione (art. 47 bozza Legge Bilancio 2026)
2 figli+0,10+0,10 (invariata)
3 figli+0,20+0,25
4 figli+0,35+0,40
≥ 5 figli+0,50+0,55

2) Gli effetti e le difficolta per l'attuazione 2026

 L’effetto combinato dell’aumento della franchigia e della nuova scala di equivalenza comporterà una riduzione dell’ISEE medio per i nuclei con figli e proprietari della prima casa, incrementando la platea potenziale dei beneficiari delle principali prestazioni collegate (assegno di inclusione, assegno unico universale, bonus nido e contributo una tantum per i nuovi nati).

Le criticità per l'entrata in vigore

Nonostante le intenzioni del legislatore, l’entrata in vigore effettiva delle nuove regole difficilmente  avverrà dal 1° gennaio 2026. 

Gli uffici ministeriali e l’INPS hanno già segnalato che sono necessari tempi tecnici per predisporre il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), definire le istruzioni operative e aggiornare la piattaforma informatica che consente l’invio delle domande ISEE precompilate.

Il percorso attuativo richiederà un decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, seguito dagli adeguamenti informatici dell’INPS e dalle istruzioni per i CAF. Un iter complesso, analogo a quello già sperimentato per l’esclusione dei titoli di Stato dall’indicatore, che richiese diversi mesi prima di diventare operativo. Di conseguenza, la campagna ISEE 2026 partirà con le regole attuali, mentre l’applicazione del nuovo calcolo è attesa nel corso dell’anno.

Nella fase transitoria, chi dovrà rinnovare l’assegno di inclusione o l’assegno unico a gennaio dovrebbe  continuare a utilizzare le vecchie modalità di calcolo. Una volta completati gli aggiornamenti tecnici, le famiglie potranno richiedere un nuovo ISEE per adeguarsi alle regole riviste, con possibile ricalcolo automatico degli importi. L’INPS studia già soluzioni per rendere la transizione più fluida, ma non si esclude che, come accaduto in passato, molti nuclei debbano presentare una seconda DSU.

ATTENZIONE La formulazione dell'emendamento del 21 dicembre 2025 precisa infine che dal 2026 la modalità ordinaria di rilascio della DSU sarà quella precompilata telematica

3) La norma del regolamento ISEE n vigore

REGOLAMENTO ISEE 2014 ART .5  (DPCM 159 2013)

COMMA 2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31  dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e'  cosi' determinato anche in caso di esenzione dal pagamento

dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato,area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per  l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i  nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per  ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

COMMA 3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.


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Fonte immagine: Foto di Mona Tootoonchinia da Pixabay
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