Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento alla presentazione delle domande per l’anno 2026, all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.
Il documento è rivolto ai soggetti già beneficiari della misura, e conferma il principio della continuità delle domande accolte.Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno per il corretto riconoscimento degli importi spettanti nel nuovo anno.
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1) le norme
L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”, senza necessità di rinnovo annuale.
La circolare INPS richiama inoltre:
- la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
- l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.
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2) le tabelle degli importi aggiornati
Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.
In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.
Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti correttamente attestata.
La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:
| Fattispecie | Condizione richiesta | Maggiorazione prevista |
|---|---|---|
| Figli di età inferiore a 1 anno | ISEE 2026 applicabile | Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita |
| Nuclei con almeno 3 figli | ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro | Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni |
| Nuclei con almeno 4 figli a carico | Requisito numerico dei figli | Maggiorazione forfettaria di 150 euro |
Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.