Come indicato nell’articolo 36, comma 1 del DL 45/1991, per oggetti d’arte si intendono quelle creazioni realizzate a mano dall’artista, ovvero quei beni alla cui creazione l’artista stesso sia intervenuto in prima persona, apportandovi un contributo fondamentale per la riuscita dell’opera stessa.
Pertanto, risalta la figura dell’artista, quale fautore dell’opera, il quale, dalla cessione della propria creazione, ne ottiene una remunerazione, che va a coprire non solo i costi sostenuti per la realizzazione della stessa, ma soprattutto remunera il fattore personale, dell’ingegno e della creatività che hanno direttamente contribuito alla sua realizzazione.
In tale ambito è necessario discriminare a seconda che l’esercizio di tale attività abbia carattere “occasionale” ovvero che assuma dei connotati “abituali”.
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L'articolo è estratto dall’eBook “I beni culturali, artistici, storici e il fisco”, di cui è stata appena pubblicata l’edizione 2025 aggiornata con con la nuova aliquota IVA al 5% per le opere d’arte, in vigore dal 1° luglio 2025.
1) Quando si considera attività occasionale e abituale
La prestazione si ritiene occasionale quando non sussiste alcun vincolo di subordinazione ed orario e viene resa in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo del lavoro. Non vi è pertanto nessun coordinamento, quindi alcuna organizzazione, tra quanto realizzato dall’artista e quanto svolto dal committente.
In tutti i casi in cui si è in presenza di una prestazione occasionale, sussiste l’obbligo per l’artista di rilasciare una ricevuta per l’importo percepito, assoggettata a imposta di bollo qualora l’importo della prestazione superi gli euro 77,46, assoggettata a ritenuta d’acconto, ed esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 5 del DPR 633/72, ovvero per carenza del presupposto soggettivo.
I compensi così percepiti devono tuttavia essere portati all’attenzione del fisco, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto percipiente deve presentare, entro le relative scadenza, la dichiarazione reddituale, assoggettando a imposta tali compensi, riconosciuti quali redditi diversi.
Affinché l’attività mantenga i connotati dell’occasionalità, è necessario che il reddito imponibile a titolo di compenso, nell’anno solare, non superi euro 5 mila. Qualora tale importo venga superato, il soggetto avrà l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, in regime della gestione separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali, per l’ammontare dei redditi imponibili che oltrepassino tale importo.
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Differente è il caso in cui la prestazione d’opera assuma i connotati dell’abitualità. Di fatto, ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5 del DPR 633/1972, chiunque eserciti per professione abituale, ancorché non esclusiva, una attività economica, anche se non organizzata in forma di impresa, ovvero una attività artistica, diretta alla produzione di beni e di servizi e/o alla loro commercializzazione, è considerato soggetto passivo di imposta e quindi è tenuto all’apertura della partiva IVA.
L’artista rientra nella più ampia categoria dei lavoratori autonomi, poiché, così come stabilito dall’articolo 2222 del Codice civile che disciplina lo stesso lavoro autonomo, quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Assoggettato a reddito da lavoro autonomo sono le prestazioni d’opera svolte in forma associata, quando questa non assume le caratteristiche di cui al titolo V del Codice civile, ovvero sotto forma di reddito d’impresa.
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2) Quando l’artista è un lavoratore autonomo
L’artista che nell’esercizio della propria arte o professione, produce reddito sotto forma di lavoro autonomo, deve dichiarare il proprio reddito nel quadro RE del Modello Unico, quest’ultimo è determinato quale differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e le spese sostenute.
Per compensi percepiti si intendono tutti i proventi, sia in denaro che in natura, al netto dell’IVA, derivanti da prestazioni di lavoro autonomo. A tali proventi sono equiparati eventuali rimborsi spese, ovvero eventuali indennità per la perdita dei ricavi, purché inerenti all’esercizio dell’arte o della professione. Le spese che possono essere da questi dedotte sono quelle correlate all’attività svolta, purché queste siano state realmente sostenute, ovvero il contribuente deve essere in grado di dare prova delle stesse presentando, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, la relativa documentazione.
Nel caso in cui l’artista percepisca proventi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, il reddito a questi attribuiti è determinato in proporzione alla percentuale di utile prodotto, ovvero proporzionalmente alla prestazione artistica resa.
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Infine, nel caso in cui l’artista, nell’ambito dell’esercizio della propria arte sia socio di una società di capitali, ovvero di una SNC o SAS, il reddito forma reddito d’impresa.
Nel caso di società di persone, senza personalità giuridica, vige il principio della trasparenza, il reddito prodotto è a carico del socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione e lo stesso soggiace alle regole di tassazione reddituale proprio delle persone fisiche. I soci, in questo caso, devono dichiarare il reddito come reddito da partecipazione, a prescindere dall'effettiva percezione, inserendo lo stesso nel quadro RH del modello Unico. Nel caso di società di capitali, dotate di personalità giuridica, non vige il principio della trasparenza; pertanto, l’utile viene tassato esclusivamente in capo alla società, non in capo al socio.
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3) Quando è possibile applicare il regime forfetario
L’artista, titolare di partita IVA, che intraprende l’attività professionale, quale lavoratore autonomo, può avvalersi, qualora ne ricorrano le condizioni, di uno dei regimi fiscali agevolati vigenti nel nostro ordinamento.
La Legge di stabilità per il 2015 (Legge del 23 dicembre 2014 numero 190) introduce un nuovo regime minore: per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale è introdotto un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.
Va sottolineato che il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla Legge numero 244 del 2007, le cui disposizioni di attuazione erano contenute nel DM 2 gennaio 2008, ma tiene comunque conto della evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema tributario negli ultimi anni e dell’obiettivo di una ancor più accentuata esigenza di semplificazione che ha riguardato, in primo luogo, la determinazione del reddito in modo forfetario, in coerenza con i criteri direttivi presenti nella legge delega.
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Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in modo semplificato, in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività;
- il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali all’IRPEF e dell’IRAP;
- il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l’identificazione ai fini del corretto assolvimento dell’imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato. Lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini dell’IVA - e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;
- è esclusa l’applicazione dei nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
- gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti.
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4) Gli obblighi IVA
Infine, per quanto riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto, la disciplina dettata dall’articolo 4 e 5 del DPR 633/1972, prevede che chiunque eserciti per professione abituale, ancorché non esclusiva, una attività economica, anche se non organizzata in forma di impresa, ovvero una attività artistica, diretta alla produzione di beni e di servizi e/o alla loro commercializzazione, è considerato soggetto passivo di imposta e quindi è tenuto all’apertura della partiva IVA.
Gli artisti che svolgono con carattere di professionalità l’esercizio della propria arte sono soggetti passivi ai fini IVA; pertanto, sono tenuti ad applicare nell’esercizio della propria professione la normativa vigente. Il DPR 633/1972, nella tabella A, parte III, numero 127-septiesdecies elenca le attività alle quali è da applicarsi l’aliquota IVA ridotta. Sono soggette a IVA, con aliquota pari al 5%, le cessioni relative gli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, quando le controparti cedenti sono gli autori, i loro eredi o legatari.
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